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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 2948-1/2026

Tribunale di Perugia, 12 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «dichiara l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per effetto della proposizione del ricorso»

Massima

Nel regime previgente ratione temporis applicabile, l'impugnazione del provvedimento con cui la Commissione territoriale ha dichiarato l'estinzione del procedimento di protezione internazionale per avvenuto ritiro della domanda non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della sospensione automatica di cui all'art. 35-bis, comma 3, lettere b) e c), o comma 5, d.lgs. 25/2008; con la proposizione del ricorso l'efficacia esecutiva è automaticamente sospesa, e l'istanza di sospensiva proposta successivamente è priva di oggetto, con conseguente archiviazione del subprocedimento.

Il Tribunale di Perugia (giudice dott.ssa Elena Stramaccioni) dichiara l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale del 18 giugno 2026 — impugnato con ricorso del 30 luglio 2026 — e dispone l'archiviazione del subprocedimento cautelare attivato con istanza di sospensiva del 11 ottobre 2026.

L'impugnazione dell'estinzione e il regime previgente

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Commissione, dando atto dell'avvenuto ritiro della domanda, aveva dichiarato l'estinzione del procedimento di protezione internazionale. Nel regime ratione temporis applicabile — quello previgente — l'ipotesi non ricade in alcuna delle eccezioni alla sospensione automatica previste dall'art. 35-bis, comma 3, lettere b) e c), o dal comma 5, d.lgs. 25/2008. La proposizione del ricorso produce quindi, ex lege, l'effetto sospensivo dell'atto impugnato.

L'inutilità dell'istanza di sospensiva

Il decreto chiarisce la geometria del rimedio: una volta che la sospensione sia già operata per effetto del ricorso, «a nulla rileva» che l'istanza di sospensiva sia stata avanzata successivamente al deposito del ricorso. L'istanza è peraltro formulata non per ottenere una misura inibitoria discrezionale ma per ottenere un provvedimento che si limiti ad accertare il già intervenuto effetto sospensivo automatico. Il Tribunale, letto il senso dell'istanza, si pronuncia nei termini chiesti e dichiara la sospensione, rinviando ogni questione di rito e di merito del ricorso alla sede del contraddittorio con la Commissione.

L'archiviazione del subprocedimento

L'esito processuale è coerente con la natura dichiarativa dell'intervento: il subprocedimento cautelare non ha più ragion d'essere e viene archiviato. Il provvedimento è comunicato alle parti senza instaurazione del contraddittorio nella fase cautelare.

Il decreto si colloca nel filone sui procedimenti instaurati prima del 12 giugno 2026, per i quali la disciplina applicabile resta quella previgente in virtù dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, e si legge accanto a Trib. Roma 44893/2026 sulla sospensione automatica dell'impugnazione dei provvedimenti di estinzione per ritiro nel regime pregresso. Resta impregiudicata — e di rilievo pratico — la questione, non toccata dal decreto, della possibilità per la difesa di chiedere l'anticipazione dell'udienza di merito ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della protezione speciale.

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