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Ordinanza sull'attuazione del decreto cautelare (artt. 669-duodecies e 614-bis c.p.c.) · R.G. 9731-1/2026

Tribunale di Palermo, 14 ottobre 2026

Massima

Dopo la modifica dell'art. 17, comma 3, d.l. 100/2026 a opera dell'art. 4 d.l. 168/2026, il documento nominativo rilasciato al momento della registrazione della domanda nel regime transitorio equivale al documento dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015, ha validità annuale dalla registrazione e consente l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. 142/2015. Chi ne è già titolare non ha diritto a un documento diverso e ulteriore per l'attuazione del decreto cautelare che ha riconosciuto la procedura ordinaria e la sospensione del provvedimento: l'istanza ex artt. 669-duodecies e 614-bis c.p.c. va rigettata, ma il Tribunale accerta che il documento già rilasciato è idoneo a dare attuazione al decreto cautelare, producendo i medesimi effetti giuridici di quello dell'art. 4, comma 4.

Il Tribunale di Palermo (giudice dott.ssa Angela Lo Piparo) decide l'istanza con cui un richiedente egiziano chiedeva di determinare le modalità di attuazione del decreto cautelare del 27 luglio 2026 (R.G. 9731/2026), che aveva ritenuto applicabile la procedura ordinaria dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e sospeso il diniego della Commissione territoriale. La domanda chiedeva l'ordine di rilascio del documento dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015, con una misura di coercizione indiretta di 100 euro per ogni giorno di ritardo (art. 614-bis c.p.c.).

Il diniego della Questura e la tesi del ricorrente

Dopo la registrazione della domanda il 18 giugno 2026, il richiedente aveva ottenuto la sola attestazione della manifestazione di volontà. La Questura di Agrigento aveva rifiutato il titolo ritenendo sufficiente il documento della registrazione e non rilasciabile l'attestato dell'art. 29, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 durante il regime transitorio dell'art. 17 d.l. 100/2026. Per il ricorrente, il regime transitorio non aveva inciso sulla distinzione fra il documento della registrazione e il titolo dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.

La novella del d.l. 168/2026

L'ordinanza riesamina la questione alla luce della disciplina sopravvenuta in corso di giudizio. L'art. 4 d.l. 168/2026 (che il provvedimento cita come «d.l. 29 settembre 2026, n. 186») ha prorogato il regime transitorio al 30 aprile 2027 e ha stabilito che il documento rilasciato ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.l. 100/2026 «equivale al documento di cui al comma 4» dell'art. 4 d.lgs. 142/2015, ha validità annuale dalla registrazione e consente il lavoro ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. 142/2015. La novella ha «risolto espressamente la questione interpretativa»: chi è già titolare del documento della registrazione non ha diritto a un documento ulteriore.

Il dispositivo

Il Tribunale rigetta l'istanza, ponendo le spese a carico dell'istante, ma non la dichiara inammissibile: la esamina nel merito e, nel P.Q.M., accerta che il documento già rilasciato è «idoneo a dare attuazione al decreto», con i medesimi effetti giuridici del documento dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015. L'accertamento rende spendibile verso datori di lavoro e uffici l'equivalenza voluta dal legislatore.

Collocazione

Prima decisione pubblicata sull'equivalenza introdotta dal d.l. 168/2026. Sul rilascio del documento come contenuto del decreto cautelare si veda, nello stesso periodo, Trib. Bologna 15058-1/2026; sulla registrazione nel regime transitorio, Trib. Torino 17608/2026.

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