Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 21838-1/2026
Formula del dispositivo: «dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del provvedimento della CT […] ed autorizza il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla definizione del presente giudizio»
Massima
L'art. 34, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 pone a carico dell'autorità accertante la traduzione dei documenti pertinenti per l'esame della domanda, compresi quelli prodotti dal richiedente; l'onere si inverte soltanto per le domande reiterate. Se la Commissione territoriale ritiene pertinenti i documenti esibiti — tanto da fondarvi la motivazione del diniego — ma non li traduce, la domanda non può essere esaminata con la procedura accelerata di frontiera, i cui tempi sono incompatibili con la traduzione: ai sensi degli artt. 42, par. 2, e 53, par. 2, lett. a), doveva proseguire con la procedura ordinaria, e il ricorso sospende automaticamente il provvedimento. Il vizio è rilevabile d'ufficio. Allo stesso esito conduce l'allegazione specifica di un rischio di persecuzione per motivi politici, che sottrae il richiedente alla presunzione dell'art. 42, par. 1, lett. j).
Il Tribunale di Napoli (giudice dott.ssa Cristina Correale) dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del rigetto per manifesta infondatezza deciso in procedura accelerata di frontiera dalla Commissione territoriale di Caserta il 23 settembre 2026. Il ricorrente, che aveva allegato un'attività politica come segretario distrettuale della Chattra League e false accuse penali mosse contro di lui, lamentava il mancato sostegno per le esigenze sanitarie rilevate allo screening. Il decreto accoglie l'istanza per un profilo diverso, non dedotto in ricorso.
Davanti alla Commissione il richiedente aveva esibito copie di atti giudiziari, mai tradotte. Il diniego vi dava rilievo per negare credibilità al racconto. Il Tribunale muove dall'art. 34, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348: i documenti «valutati dall'autorità accertante in quanto pertinenti per l'esame delle domande sono tradotti, se necessario». Ne trae la regola che la traduzione dei documenti pertinenti, anche di quelli prodotti dal richiedente, spetta all'Amministrazione, e che l'onere si inverte soltanto per le domande reiterate. Conferma la lettura il nuovo art. 35-ter, comma 3, d.lgs. 25/2008, che impone alla Commissione di depositare la documentazione acquisita «ivi comprese eventuali traduzioni».
La conseguenza è procedurale: la traduzione non è compatibile con i tempi della procedura di frontiera, sicché, per il combinato disposto dell'art. 42, par. 2, e dell'art. 53, par. 2, lett. a), Reg. (UE) 2024/1348, la domanda doveva essere esaminata con procedura ordinaria. La pertinenza dei documenti emerge dalla stessa motivazione del diniego, che rimprovera al richiedente di non conoscere i capi d'accusa: proprio la traduzione avrebbe consentito di verificarli.
In via concorrente, il decreto esclude l'applicazione automatica dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348: le allegazioni specifiche di persecuzione politica, ritenute non credibili ma meritevoli di approfondimento nel merito, collocano il richiedente in una categoria per cui il tasso di riconoscimento non è rappresentativo (il decreto scrive «art. 42, par. 3, lett. j)»: il rinvio corretto è al par. 1). La Commissione, scrutinandone la credibilità, ne avrebbe implicitamente riconosciuto l'allegazione.
È la prima decisione pubblicata che ricava dall'art. 34 un limite all'uso della procedura di frontiera. Sul secondo profilo il decreto si allinea a Trib. Palermo 9739/2026 e a Trib. Bologna 14155/2026; sulla verifica d'ufficio delle garanzie procedurali, a Trib. Roma 39909/2026.
Norme collegate