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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 13866-1/2026

Tribunale di Firenze, 20 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»

Massima

Se il modulo di screening segnala la necessità di supporto psicologico e la possibile condizione di vittima di tratta, l'autorità accertante deve valutare la necessità di garanzie procedurali particolari (art. 20 Reg. (UE) 2024/1348) e, se il sostegno non può essere fornito nella procedura di frontiera, cessarla (artt. 21, par. 2, e 53, par. 2, lett. a). Non basta affermare in astratto la compatibilità della vulnerabilità con i tempi della procedura né dare rilievo dirimente alla dichiarazione del richiedente di non avere bisogno di supporto psicologico, se nessun approfondimento è stato svolto. L'informativa non è assolta quando il modulo di screening attesta che nessuna informazione è stata resa accessibile, neppure in cartaceo, e non risulta che il richiedente disponesse di un dispositivo per consultarla. Indicatori di tratta in Libia escludono inoltre la rappresentatività del tasso del 20%: viene meno l'obbligatorietà della procedura di frontiera e il ricorso sospende automaticamente.

Il Tribunale di Firenze (giudice dott.ssa Francesca Caselli) accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura obbligatoria di frontiera e dichiara che il ricorso di un cittadino del Bangladesh sospende automaticamente il rigetto per manifesta infondatezza deciso dalla Commissione territoriale di Firenze il 1° ottobre 2026.

L'informativa che il modulo stesso smentisce

Il primo rilievo riguarda l'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348. Non solo non risultava che il ricorrente disponesse di un dispositivo per accedere all'informativa digitale: il «Modulo attestante l'informativa resa allo straniero/a — Screening», con il suo sistema a crocette, dimostrava che «nessuna informazione è stata resa accessibile in detto momento, neppure in cartaceo». Il difetto pesa in particolare sull'informazione relativa all'orientamento legale gratuito (art. 8, par. 2, lett. d).

La vulnerabilità segnalata dallo screening e non approfondita

Il modulo di screening del 4 settembre 2026 indicava la necessità di supporto psicologico e la possibile condizione di vittima di tratta. La Commissione aveva mantenuto la procedura di frontiera ritenendo l'esperienza libica «circoscritta e superata». Il Tribunale osserva che la compatibilità tra i tempi della procedura e la vulnerabilità era stata affermata in astratto, ma nessuna attività di approfondimento sulle condizioni psicologiche risultava svolta: il provvedimento attribuiva «valore dirimente alla mera affermazione di non avere necessità di supporto psicologico», benché il richiedente avesse riferito difficoltà di memoria e disturbi del sonno. Ai sensi degli artt. 20, 21, par. 2, e 53, par. 2, lett. a), la procedura doveva cessare.

La soglia del 20%

Il decreto riprende poi l'impianto di Trib. Firenze 13520/2026 sull'art. 42, par. 1, lett. j): nove mesi in Libia, il passaporto sequestrato, la detenzione e il riscatto pagato dalla famiglia sono indicatori di tratta che impedivano di assimilare il ricorrente al profilo generale dei cittadini bengalesi. Venuto meno il presupposto, la sola condizione dello sbarco dopo un'operazione di ricerca e soccorso non basta a rendere obbligatoria la procedura di frontiera.

Collocazione

Sulla vulnerabilità segnalata dallo screening e non riconsiderata si legga Trib. Bologna 15068/2026 e, in questo giro, Trib. Reggio Calabria 2287/2026.

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