Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 13520/2026
Formula del dispositivo: «dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»
Massima
La fattispecie dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 ha funzione esclusivamente procedurale e non introduce una presunzione di infondatezza: la «categoria di persone» non coincide con il particolare gruppo sociale ed è sufficiente che emergano allegazioni o indicatori seri della possibile riconducibilità del richiedente a una categoria con esigenze di protezione peculiari. La verifica precede, e non presuppone, il giudizio di credibilità; se gli indicatori emergono nel corso della procedura, l'autorità deve cessare la procedura di frontiera (art. 53, par. 2, lett. a). Indicatori di tratta nel Paese di transito (rilevanti anche se il richiedente non ha acconsentito al percorso anti-tratta) e l'esposizione a violenze per motivi d'onore familiare in Pakistan rendono non rappresentativo il tasso generale: venuto meno il presupposto della lett. j), viene meno l'obbligatorietà della procedura di frontiera ex art. 45 e si riespande la sospensione automatica.
Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Umberto Castagnini) accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura obbligatoria di frontiera e dichiara che il ricorso di un cittadino pakistano, giunto a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso e ascoltato sei giorni dopo lo sbarco, sospende automaticamente il rigetto per manifesta infondatezza.
Il decreto muove dal controllo giudiziale sulla procedura (CGUE, C‑406/22; C‑758/24 e C‑759/24, Alace e Canpelli; Cass., SS.UU., n. 11399/2024) e qualifica l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 come norma «esclusivamente procedurale»: il dato statistico «non può trasformarsi in una presunzione individuale di infondatezza». La «categoria di persone» non è il particolare gruppo sociale: basta che emergano «allegazioni o indicatori seri» di una possibile riconducibilità. La verifica va compiuta a monte e non può essere confusa con il giudizio di credibilità, che «interviene logicamente e procedimentalmente a valle della scelta della procedura»: subordinare la prima al secondo determinerebbe «un'inversione logica».
Il ricorrente aveva riferito di un intermediario pagato in Pakistan per un lavoro in Libia, della detenzione all'arrivo, di un successivo sequestro con torture e di debiti contratti dalla famiglia per la liberazione. Sono indicatori di possibile tratta, rilevanti anche alla luce del d.lgs. 115/2026, che estende l'assistenza alle vittime presunte indipendentemente dal luogo dello sfruttamento. Il mancato consenso al percorso anti-tratta «non equivale all'accertamento negativo degli indicatori». Un secondo profilo, autonomo, riguarda le ritorsioni per motivi d'onore familiare, che secondo le fonti possono colpire anche gli uomini coinvolti nella vicenda.
Gli elementi, se non noti al momento della determina, erano comunque emersi prima della decisione: l'art. 53, par. 2, lett. a), impone di cessare la procedura «in qualsiasi fase». Venuto meno il presupposto della lett. j), viene meno anche l'obbligatorietà della procedura di frontiera ex art. 45. Ad abundantiam, l'informativa resa con un QR code generico non soddisfa l'art. 8.
Il decreto è uno dei tre del 12 ottobre 2026 che fissano il modello fiorentino sulla lett. j), con Trib. Firenze 13509/2026 e Trib. Firenze 13481/2026; è ripreso testualmente da Trib. Bologna 14155/2026 e Trib. Catanzaro 5971/2026.
Norme collegate