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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 13509-1/2026

Tribunale di Firenze, 12 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»

Massima

L'obbligo informativo dell'art. 8, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 è il contrappeso della contrazione dei tempi nella procedura di frontiera e va interpretato in senso finalistico: non basta un modello stereotipato uguale per tutti, ma occorre un'informazione e un orientamento legale tempestivi, mirati al percorso del singolo richiedente e idonei a far emergere le vulnerabilità; la consegna del solo modulo di screening tradotto, con l'informativa Eurodac, non assolve l'obbligo. In presenza di indicatori di tratta subita in Libia, non valutati né seguiti da referral, e di un'informativa non effettiva, la determina che esclude l'appartenenza del richiedente a una categoria per cui il tasso del 20% non è rappresentativo è priva di base: viene meno il presupposto dell'art. 42, par. 1, lett. j), e con esso l'obbligatorietà della procedura di frontiera; il ricorso sospende automaticamente il provvedimento.

Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Massimiliano Sturiale) accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura obbligatoria di frontiera e dichiara che il ricorso di un cittadino del Bangladesh, sbarcato il 4 settembre 2026 dopo un'operazione di ricerca e soccorso e ascoltato l'11 settembre, sospende automaticamente il rigetto per manifesta infondatezza.

L'impianto comune ai decreti fiorentini

La prima parte coincide con Trib. Firenze 13520/2026: controllo d'ufficio dei presupposti della procedura speciale, natura procedurale dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, verifica della categoria di persone a monte del giudizio di credibilità. Anche qui il ricorrente aveva riferito di un intermediario, della detenzione in Libia, di un sequestro con violenze e di debiti contratti dalla famiglia: indicatori di tratta che, ai fini della scelta procedurale, impedivano di assimilarne il profilo a quello generale dei cittadini bengalesi. A differenza del caso pakistano, al ricorrente non era stata resa nemmeno l'informativa sul percorso anti-tratta.

L'informativa e l'orientamento legale

Il tratto proprio del decreto è la lettura finalistica dell'art. 8, par. 2: le informazioni vanno fornite «quanto prima» proprio per consentire al richiedente di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi dell'art. 9, tra cui quello di partecipare al colloquio. Ne segue che l'amministrazione «non può limitarsi ad un modello stereotipato uguale per tutti i richiedenti», ma deve mettere la persona in condizione di sapere, al colloquio, quali sono gli elementi centrali della sua vicenda, con un approccio legale, psicologico e di mediazione. L'informazione sull'orientamento legale gratuito, strumentale alla formalizzazione, va data entro la registrazione (art. 15, par. 2).

Nel caso, il ricorrente aveva ricevuto soltanto il modulo di screening tradotto in bangla, con l'informativa ex art. 11 Reg. (UE) 2024/1356 e quella Eurodac: nessuna assistenza legale, nessuna individuazione delle vulnerabilità, nessun referral. I due profili, connessi, rendono non rappresentativo il tasso generale; la domanda torna alla procedura ordinaria.

Collocazione

Sul solo modulo di screening come informativa insufficiente si legga anche Trib. Torino 18361/2026; sul diritto all'orientamento legale, Trib. Firenze 13481/2026.

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