Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 5971/2026
Formula del dispositivo: «dichiara che la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»
Massima
L'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 non consente di applicare la procedura accelerata di frontiera in ragione del solo tasso di riconoscimento: il dato statistico ha valore indiziario e l'autorità deve esplicitare in concreto perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi, verificando la permanenza dei presupposti anche nel corso della procedura (art. 53, par. 2, lett. a). La verifica non può essere subordinata alla completezza delle prime dichiarazioni, che il trauma e i tempi ridotti possono compromettere. Se il modulo di screening indica il richiedente come persona sottoposta a gravi forme di violenza e né la determina né l'audizione approfondiscono il punto, la procedura non è validamente applicata e non produce gli effetti derogatori dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008: si applica il rito dell'art. 35-bis e il ricorso sospende automaticamente (Cass., SS.UU., n. 11399/2024, estesa alla violazione delle garanzie procedurali).
Il Tribunale di Catanzaro (giudice dott.ssa Wanda Romanò) accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura obbligatoria di frontiera, dichiara applicabile il rito ordinario dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e dà atto della sospensione automatica del rigetto per manifesta infondatezza adottato dalla Commissione territoriale di Crotone.
Il decreto premette che il controllo sulla regolarità della procedura va svolto d'ufficio (Cass., SS.UU., n. 11399/2024) e richiama espressamente il Tribunale di Firenze del 12 ottobre 2026 (si veda Trib. Firenze 13520/2026): l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 non consente l'applicazione automatica della procedura e impone all'autorità di «esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione». Aggiunge un argomento proprio: la verifica non può essere subordinata alla completezza delle dichiarazioni iniziali, «altrimenti si finirebbe per utilizzare come indice dell'assenza di vulnerabilità proprio ciò che potrebbe esserne una conseguenza».
La determina presidenziale del 10 settembre 2026 si esauriva nel richiamo al dato Eurostat. Il modulo di screening indicava invece il ricorrente come «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale», senza che il punto fosse approfondito neppure in audizione. Il mancato approfondimento impedisce all'amministrazione sia di individuare le garanzie procedurali e di accoglienza da assicurare, sia di verificare se il richiedente rientri nell'eccezione della lett. j).
L'omissione «non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta»: la procedura accelerata di frontiera non produce gli effetti derogatori dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008, né quanto alla sospensione, né quanto ai tempi del giudizio, né quanto alla manifesta infondatezza ex art. 28-ter. Il principio delle Sezioni Unite, espresso sui termini, è esteso alle garanzie procedurali in quanto espressione dell'effettività della tutela.
Il decreto segue lo schema di Trib. Bologna 15588/2026 e porta l'orientamento al distretto calabrese, accanto a Trib. Reggio Calabria 2287/2026, sulla stessa Commissione di Crotone.
Norme collegate