Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 15360/2026
Formula del dispositivo: «autorizza il ricorrente a permanere sul territorio nazionale»
Massima
L'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348, riferendosi alle sole domande «formalizzate», non chiarisce quale disciplina si applichi ai procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà anteriore al 12 giugno 2026 e proseguiti con la formalizzazione dopo. La lacuna è colmata dall'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, che fa riferimento alla «presentazione» della domanda e all'«avvio» del procedimento amministrativo: la scelta terminologica esclude la coincidenza con la «formalizzazione» e indica, come criterio di diritto intertemporale, il momento in cui la domanda «è stata fatta» ex art. 26 Reg. (UE) 2024/1348 — che a sua volta non identifica più la formalizzazione con la redazione del modello C3. Sotto la disciplina previgente, il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata la rende ordinaria (Cass., Sez. Un., n. 11399/2024), con sospensione automatica del diniego. In via autonoma, l'audizione non ha approfondito gli indizi di tratta e sfruttamento emersi dal verbale: le indagini sono «assolutamente incompatibili con la procedura accelerata prescelta» e integrano, in ogni caso, il fumus per l'autorizzazione a permanere.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Stefania Cannavale) autorizza il ricorrente a permanere sul territorio nazionale. La Commissione territoriale di Bologna aveva respinto la domanda per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348, qualificando il ricorrente come proveniente da Paese di origine sicuro e applicando la procedura accelerata ai sensi dell'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348. La manifestazione di volontà era del 10 giugno 2026, la redazione del C3 del 12 agosto 2026, il diniego dell'8 settembre notificato il 17 settembre.
Il decreto riprende per esteso l'argomentazione dei decreti gemelli del 12 agosto: l'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348, che àncora la nuova disciplina alle sole domande «formalizzate» dal 12 giugno 2026, non copre i procedimenti iniziati prima e proseguiti dopo. L'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, parlando di «avvio» del procedimento a seguito della «presentazione» della domanda, impiega una terminologia distinta dalla «formalizzazione»: lo scarto è deliberato e colma la lacuna unionale, sicché non vi è contrasto. Sotto la disciplina previgente — qui rilevante perché la domanda si considera «fatta» al 10 giugno 2026 ex art. 26 Reg. (UE) 2024/1348 — i termini della procedura accelerata non sono stati rispettati; ai sensi di Cass., Sez. Un., n. 11399/2024, la procedura si converte in ordinaria, con sospensione automatica del diniego.
In secondo ordine, e in subordine all'applicabilità della nuova disciplina, dal verbale di audizione emergono «numerosi elementi che inducono a sospettare che il ricorrente sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo» e che la fuga sia riconducibile a pericoli per l'incolumità psico-fisica. Il timore di ritorsioni dei creditori avrebbe richiesto domande più specifiche sulle condizioni di lavoro e sulle modalità della partenza: «indagini assolutamente incompatibili con la procedura accelerata prescelta». Il fumus è integrato; il periculum segue l'obbligo di rimpatrio contenuto nel diniego, immediatamente efficace.
Nota redazionale. L'intestazione del decreto riporta «N. R.G. 15360/2026», mentre il corpo del provvedimento identifica la causa civile come «n. r.g. 12435-1/2026»: la seconda indicazione coincide con quella di altra decisione ed è presumibilmente un refuso del modello riusato.
Norme collegate