Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 15058-1/2026
Massima
Gli artt. 21, par. 2, e 53, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, prevedendo anche la cessazione in qualunque fase di una procedura accelerata o di frontiera già avviata, impongono un monitoraggio costante della vulnerabilità e delle esigenze di garanzie procedurali particolari, del quale la Commissione territoriale deve dar conto anche quando ne conferma l'insussistenza. L'esclusione di esigenze procedurali particolari allo screening non ne presume l'assenza per l'intera procedura. Se lo screening qualifica il richiedente come persona sottoposta a gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale e l'audizione non approfondisce la vulnerabilità, la procedura di frontiera non è stata correttamente attuata: si riespande la procedura ordinaria, con sospensione automatica e diritto di rimanere, e va rilasciato il documento dell'art. 4 d.lgs. 142/2015, che consente il lavoro decorsi novanta giorni dalla formalizzazione.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Silvia Rossi) dichiara automaticamente sospeso il rigetto per manifesta infondatezza deciso dalla Commissione territoriale di Bologna in procedura accelerata obbligatoria di frontiera (artt. 43 e 45 Reg. (UE) 2024/1348), applicata con determina del 28 luglio 2026 sul presupposto dell'art. 42, par. 1, lett. j). La questione è stata sollevata d'ufficio: con decreto del 22 settembre 2026 la giudice aveva invitato le parti a interloquire sulla correttezza della procedura, e nessuna delle due ha dedotto nulla.
Il modulo di screening compilato presso la Questura di Agrigento indicava l'appartenenza del richiedente ai gruppi vulnerabili come «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale», la necessità di supporto psicologico e di un interprete formato. La determina escludeva invece le condizioni degli artt. 21, par. 2, e 53 Reg. (UE) 2024/1348 sulla base delle sole informazioni della registrazione.
Il decreto riconosce che non vi è automatismo tra vulnerabilità e garanzie procedurali particolari, né tra vulnerabilità e divieto di procedure accelerate o di frontiera. Ma le norme che prevedono la cessazione della procedura «in qualsiasi fase» presuppongono un «costante monitoraggio» della vulnerabilità, di cui la Commissione deve dar conto anche quando ne conferma l'irrilevanza. L'audizione — con una lunga premessa generica — non aveva posto alcuna domanda sulla violenza subita, né il provvedimento ne faceva cenno: elementi rilevanti anche per il merito (Cass. 1441/2026 e 3042/2026). Proseguire la procedura di frontiera senza rivalutare la vulnerabilità significa non averla «correttamente attuata» e, secondo Cass. SS.UU. 11399/2024, la deroga alla sospensione automatica opera solo per una procedura speciale corretta in tutte le sue articolazioni.
Restano assorbiti l'applicazione della procedura di frontiera prima del D.M. 21 luglio 2026 sulle zone di frontiera e l'informativa sull'orientamento legale.
Oltre ad accertare il diritto di rimanere e a dichiarare cessati gli effetti della procedura sulla libertà personale e di circolazione, il decreto ordina il rilascio del documento dell'art. 4 d.lgs. 142/2015, che ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 142/2015 consente l'attività lavorativa decorsi novanta giorni dalla formalizzazione (il dispositivo scrive «142/2025»).
Ricalca, nella stessa sezione, Trib. Bologna 15068/2026 e converge con Trib. Reggio Calabria 2287/2026 sul monitoraggio costante e con Trib. Firenze 13866/2026. Sul documento del richiedente nel regime transitorio si veda Trib. Palermo 9731-1/2026.
Norme collegate