Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 14155-1/2026
Formula del dispositivo: «dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»
Massima
Nelle attuali condizioni di rilevazione, i dati Eurostat non consentono di applicare il presupposto dell'esame accelerato di cui all'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348: le decisioni di primo grado su cui è calcolato il tasso sono un campione ridotto e cronologicamente eterogeneo rispetto alle domande pendenti, non descrivono il contenuto delle domande accolte e non permettono quindi di individuare le categorie di persone per le quali la soglia del 20% non è rappresentativa; il dato italiano sulle decisioni definitive copre poco più della metà dei provvedimenti dei Tribunali e non considera le rinunce in favore della protezione complementare. Una determina che si fonda sul solo dato statistico, senza motivare sul cambiamento della situazione del Paese e sull'appartenenza del richiedente a una categoria, non instaura validamente la procedura accelerata: il ricorso sospende automaticamente il provvedimento.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Luca Minniti) accerta l'insussistenza dei presupposti dell'esame accelerato e dichiara che il ricorso di un cittadino tunisino sospende automaticamente il rigetto per manifesta infondatezza. La domanda, formalizzata a Ferrara, era stata decisa il giorno dopo l'audizione.
Il decreto riprende i passaggi dei decreti fiorentini del 12 ottobre 2026 (tra cui Trib. Firenze 13520/2026): l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 ha funzione «esclusivamente procedurale» e non introduce una presunzione di sicurezza del Paese. La determina presidenziale, invece, si fonda sul tasso inferiore al 20% «senza che neppure sia menzionata, allegata o descritta la rilevazione di Eurostat», e riporta il testo della norma troncato proprio nella parte delle due eccezioni.
Il punto nuovo è l'esame diretto della banca dati, consultata dal giudice il 20 ottobre 2026. Sul versante amministrativo, il tasso italiano poggia su 104.560 decisioni di primo grado del 2025, a fronte di 346.010 domande pendenti a fine giugno 2026: un campione ridotto e riferito a domande presentate in periodi molto diversi. Il dato non descrive inoltre il contenuto delle domande accolte, sicché non permette di verificare se il richiedente appartenga a una categoria per cui la soglia non è significativa. Sul versante giurisdizionale, Eurostat registra per l'Italia 16.335 decisioni a fronte delle 30.967 risultanti dal Ministero della Giustizia, e non distingue le rinunce alla protezione internazionale in favore di quella complementare.
Ne segue che, «nelle attuali condizioni di rilevazione del dato da parte di Eurostat», il presupposto della lett. j) non può essere applicato, perché i dati non consentono le due verifiche che la norma impone: il cambiamento significativo della situazione del Paese e l'appartenenza a una categoria di persone.
Rispetto alle decisioni già pubblicate, il decreto sposta la critica dall'uso automatico che la Commissione fa del dato statistico all'attendibilità del dato in sé. Sul primo profilo si legge accanto a Trib. Bologna 15588/2026 e a Trib. Firenze 13481/2026, dove il venir meno del presupposto dipendeva dalla pubblicazione di nuovi dati.
Norme collegate