Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13060-1/2026
Massima
La «formalizzazione» cui l'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 collega l'applicazione del Regolamento è l'istituto tecnico definito dal considerando 29 e dall'art. 28: una fase nuova, successiva a presentazione e registrazione, in cui il richiedente espone di persona le ragioni della domanda con le garanzie degli artt. 8, 15 e 16, compreso l'orientamento legale gratuito. Il modello C3 della prassi italiana è una mera registrazione e non vi rientra. Ne segue che l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per le domande presentate prima del 12 giugno 2026, non contrasta con il Regolamento e va applicato, senza necessità di disapplicazione né di rinvio pregiudiziale. La manifestazione della volontà anteriore a quella data, allegata dal richiedente, parzialmente documentata e non contestata dall'amministrazione — su cui grava per vicinanza l'onere di provare l'iter della domanda —, rende applicabile la disciplina previgente; il superamento dei termini della procedura accelerata esclude il dimezzamento del termine per ricorrere e, secondo Cass., Sez. Un., n. 11399/2024, comporta la sospensione automatica del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Marco Gattuso) accerta che il tempestivo ricorso ha sospeso l'efficacia esecutiva del rigetto per manifesta infondatezza, deciso dalla Commissione applicando il Reg. (UE) 2024/1348 sulla base del modello C3 redatto il 10 luglio 2026 dalla Questura di Reggio Emilia. Il ricorrente, entrato in Italia il 28 maggio 2026, aveva trasmesso la domanda alla Questura il 9 giugno e vi si era presentato il 10 giugno, ricevendo l'invito a tornare la settimana successiva.
Con decreto del 20 agosto il giudice aveva chiesto alle parti una memoria sul regime applicabile. La Commissione non ha depositato nulla. Poiché l'onere di provare la correttezza della procedura grava sull'amministrazione, che dispone degli atti, e opera il principio di non contestazione, la manifestazione anteriore al 12 giugno 2026 è ritenuta provata.
Il decreto scioglie l'«apparente incoerenza» tra l'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 («formalizzate») e l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 («presentazione»). La formalizzazione è un istituto nuovo, definito dal considerando 29 e dall'art. 28, in cui il richiedente, informato e con l'orientamento legale gratuito (artt. 8, par. 2, lett. d), 15 e 16), allega di persona le ragioni della domanda; il C3 italiano ne è sempre stato l'opposto, una «mera registrazione». Il criterio dell'art. 79, par. 3, riguarda quindi solo le formalizzazioni conformi al Regolamento, e non impone di formalizzare le domande presentate prima del 12 giugno. La scelta del legislatore italiano di lasciarle alla disciplina previgente «non contrasta» con il Regolamento: non occorre disapplicarla, «come ritenuto invece […] in alcuni recenti precedenti di merito», né investire la Corte di giustizia. Il giudice valorizza la certezza del rito: il richiedente deve sapere se il termine per ricorrere è di cinque, sette o trenta giorni.
Applicata la direttiva 2013/32/UE e la disciplina interna previgente, tra il C3 (10 luglio) e la decisione (3 agosto) sono decorsi più dei sette più due giorni previsti per la manifesta infondatezza. La procedura non è accelerata, il termine per ricorrere non è dimezzato e il ricorso è tempestivo; per Cass., Sez. Un., n. 11399/2024 si riespande la sospensione automatica.
Sulla premessa il decreto è in contrasto con Trib. Bologna 14126-1/2026, che ritiene l'art. 17, comma 4, incompatibile con l'art. 79, par. 3; v. anche Trib. Bologna 13590-1/2026.
Norme collegate