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Ordinanza istruttoria (class action pubblica, d.lgs. 198/2009) · Ord. 3818/2026 — R.G. 3802/2025

T.A.R. Lombardia — Milano, Sez. IV, 20 luglio 2026

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Massima

Prima pronuncia sulla class action pubblica promossa da ASGI e NAGA contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano per la sistematica violazione del termine di formalizzazione della domanda d'asilo (art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008). Il TAR non decide ma dispone un'istruttoria di ampio respiro: entro 90 giorni le amministrazioni devono depositare una relazione documentata sui tempi medi di ciascuna fase (2024, 2025, primo semestre 2026), sull'effetto del sistema di intermediazione obbligatoria degli enti del terzo settore, sulle risorse assegnate all'Ufficio Immigrazione, sui margini residui di efficientamento anche alla luce del d.l. 100/2026 di attuazione del Patto, e sulle scelte di allocazione delle risorse rispetto agli altri uffici della Questura. Al Ministero è chiesto di chiarire, su scala nazionale, se il fenomeno a Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quello delle altre Questure.

Il T.A.R. per la Lombardia, Sezione Quarta (relatrice dott.ssa Silvia Torraca, udienza pubblica del 9 luglio 2026), si pronuncia per la prima volta sulla class action pubblica ex d.lgs. 198/2009 promossa da ASGI e NAGA — difese dagli avvocati Maria Teresa Brocchetto, Alberto Guariso e Livio Neri — contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano, per la sistematica violazione del termine di formalizzazione e registrazione della domanda di protezione internazionale previsto dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 (nel testo anteriore alle modifiche del d.l. 12 giugno 2026, n. 100).

Non è una decisione di merito: è un'ordinanza istruttoria, che però vale per la fotografia che scatta del sistema milanese di accesso alla procedura e per il perimetro dell'indagine che apre.

Il sistema sotto esame

Dal 17 luglio 2023 la Questura di Milano ha disabilitato la registrazione autonoma dei singoli sulla piattaforma «PrenotaFacile» per il servizio dedicato alla presentazione delle domande di asilo. Salve alcune categorie di soggetti vulnerabili, chi vuole chiedere protezione deve rivolgersi a una delle associazioni partner del terzo settore firmatarie del Protocollo d'intesa con Prefettura, Questura e UNHCR Milano del 15 aprile 2024 (rinnovato il 5 maggio 2025). È l'associazione che registra il richiedente sulla piattaforma e fissa l'appuntamento presso la sede distaccata dell'Ufficio Immigrazione di via Cagni o altro ufficio di polizia. Al primo accesso viene acquisita la manifestazione di volontà e fissato un secondo appuntamento per la formalizzazione con il modello C3: soltanto in quella seconda occasione viene rilasciata l'attestazione che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015, costituisce «permesso di soggiorno provvisorio».

I numeri in atti, a fronte di un termine massimo di legge di 13 giorni lavorativi:

Fonte Tempo medio
Ricorrenti (monitoraggio fino a marzo 2025) ~80 giorni per il primo accesso + ~50 giorni fino al C3 = ~130 giorni
Questura di Milano (nota 29 ottobre 2025) ~30 giorni tra manifestazione di volontà e registrazione con C3; ~74 giorni tra fissazione dell'appuntamento da parte dell'associazione e presentazione in via Cagni

Secondo le ricorrenti l'intermediazione obbligatoria degli enti ha avuto il solo effetto di eliminare le file davanti allo sportello, risolvendosi di fatto in un «filtro che impedisce l'accesso diretto alla questura competente». L'Avvocatura replica che il nuovo assetto «non nega la rilevanza della manifestazione di volontà, ma la traduce in una presa in carico ordinata», sottraendo l'accesso «alla casualità della coda fisica e anche alla forza delle reti individuali».

Il nesso con il Patto

Il collegio dà espressamente atto della «recente entrata in vigore del Decreto Legge 12 giugno 2026, n. 100», recante misure per l'attuazione del Patto, «il quale ha novellato la disciplina in tema di presentazione, formalizzazione e registrazione delle domande di protezione internazionale di cui agli artt. 26 ss. d.lgs. 25/2008». Uno degli oggetti dell'istruttoria è proprio se la Questura, «anche tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100», possa ragionevolmente pervenire a un ulteriore efficientamento del sistema.

È il punto che rende la vicenda centrale per il Patto: i termini serrati della registrazione (art. 27 Reg. UE 2024/1348) e della formalizzazione (art. 28) presuppongono che l'accesso materiale agli uffici funzioni. Dove l'accesso è mediato da terzi e i tempi si misurano in mesi, il calendario del regolamento resta sulla carta.

Cosa devono depositare le amministrazioni

Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, tramite l'Avvocatura distrettuale, una relazione documentata e circostanziata su:

  • A) per 2024, 2025 e primo semestre 2026, la durata della fase di presentazione e formalizzazione, distinguendo il tempo tra accesso all'ente partner e primo accesso in Questura e quello tra primo accesso e formalizzazione con il modello C3;
  • B) la durata complessiva attuale del segmento procedimentale, e se sia diminuita dopo l'introduzione del sistema di intermediazione obbligatoria del 17 luglio 2023;
  • C) le risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate agli uffici coinvolti nel 2024-2026, in rapporto ai procedimenti da esitare;
  • D) se le misure adottate abbiano esaurito i margini di efficientamento e se entro il 31 dicembre 2026 sia ragionevole prevedere una contrazione dei tempi, anche alla luce del d.l. 100/2026;
  • E) quali problematiche organizzative abbiano inciso sull'allocazione delle risorse, con riferimento agli altri uffici della Questura che hanno beneficiato di maggiori risorse rispetto all'Ufficio immigrazione, con le motivazioni delle priorità scelte e se siano rivedibili, «considerata la particolare rilevanza che la normativa nazionale e sovranazionale attribuisce alla tempestiva formalizzazione della domanda»;
  • F) ogni altro aspetto rilevante.

Al Ministero dell'Interno è chiesto inoltre di chiarire, con tabelle riepilogative su scala nazionale, se il fenomeno dei richiedenti presso la Questura di Milano sia «superiore, inferiore o paragonabile» a quello delle altre Questure italiane, per accertare se le risorse assegnate a Milano siano coerenti con l'entità del fenomeno.

Le ricorrenti richiamano anche la Circolare/Direttiva del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. 77903 del 12 settembre 2024, tra le misure strutturali non adottate; il TAR la include tra i parametri dell'istruttoria.

Trattazione rinviata all'udienza pubblica del 23 marzo 2027.

Il precedente: T.A.R. Veneto, sent. 616/2026 (Questura di Vicenza)

Il modello seguito dal TAR Lombardia è la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 616/2026, pubblicata il 18 marzo 2026 (R.G. 392/2025, relatore dott. Andrea De Col), sulla class action di ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza (PDF). Lì il giudizio è arrivato a sentenza, con l'accoglimento del ricorso.

I passaggi che il TAR Veneto ha fissato e che ora fanno da sfondo all'istruttoria milanese:

  • Competenza territoriale: si applica l'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., perché gli effetti del ritardo sono circoscritti all'ambito territoriale della Questura.
  • Oggetto dell'azione: non la responsabilità di singoli uffici, ma «una disfunzione organizzativa riferibile all'Amministrazione nel suo complesso»; non occorre che il ricorrente individui le responsabilità interne, e la successiva formalizzazione delle singole domande citate in ricorso non fa venir meno l'interesse ad agire, «permanendo l'interesse della categoria».
  • Onere della prova: accertato il superamento sistematico del termine legale, «opera una presunzione di inadeguatezza dell'assetto organizzativo», e spetta all'Amministrazione dimostrare che l'inefficienza dipenda da fattori oggettivi non superabili con misure ragionevolmente esigibili.
  • Il fatto: i tempi medi, quantificati dalla stessa Questura in ~100 giorni, si sono ridotti a ~60 nel corso del giudizio. Riduzione «pur significativa» ma insufficiente; e l'accelerazione ottenuta durante il processo «dimostra come una più efficiente organizzazione del servizio fosse possibile anche anteriormente alla proposizione del ricorso».
  • Il dispositivo: condanna del Ministero dell'Interno a porre rimedio entro 90 giorni, nei limiti delle risorse già assegnate e senza nuovi oneri, con pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni (art. 4, comma 2, d.lgs. 198/2009).

La sentenza del T.A.R. Veneto è anteriore al d.l. 100/2026 e non contiene riferimenti al Patto: vale qui come precedente sul rimedio collettivo contro i ritardi nell'accesso alla procedura. Entrambi i PDF sono pubblicati in versione oscurata quanto alle generalità degli intervenienti — come del resto la stessa sentenza veneta ordina alla Segreteria ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)