Decreto (istanza di autorizzazione a permanere, art. 35-ter d.lgs. 25/2008) · N. 1137/2026 R.G.
Massima
In un giudizio ex art. 35-ter d.lgs. 25/2008 novellato dal d.l. 100/2026, il Tribunale autorizza il richiedente a permanere sul territorio nazionale: la condizione di precarietà in cui egli si trovava al momento del colloquio — derivata in primis dall'eccessiva compressione del diritto di difesa, dal condizionamento psicologico post-viaggio e post-permanenza forzata in Libia, dall'assenza di difensore e di supporto informativo adeguato — può aver inciso sul tenore delle dichiarazioni, sicché le aporie del narrato non fondano un giudizio di complessiva inattendibilità; rileva altresì la mancata videoregistrazione del colloquio personale.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione feriale — immigrazione (giudice dott.ssa Alice Muratore), nel ricorso ex art. 35-ter d.lgs. 25/2008 — visti gli artt. 35-bis e 35-ter «così come modificati dal decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100» — ha autorizzato un cittadino del Bangladesh a rimanere sul territorio nazionale nelle more della definizione del giudizio, sospendendo di fatto gli effetti del decreto della Commissione territoriale di Siracusa che aveva respinto la domanda dichiarandone la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e dell'art. 42, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2024/1348, con contestuale attestazione dell'obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso ex art. 10, commi 2-ter, 2-sexies e 6-bis, d.lgs. 286/1998.
Il ricorso deduceva la violazione delle garanzie linguistiche e del diritto all'informazione, l'eccessiva compressione del diritto di difesa conseguente alla ristrettezza dei termini intercorsi tra la presentazione della domanda e l'audizione, la mancata videoregistrazione del colloquio personale e l'erroneità della valutazione di credibilità, che non aveva considerato il contesto di vulnerabilità personale del richiedente (aggredito con un'arma da taglio da un cliente, minacciato di morte, con aggressione alla sorella e denuncia tentata senza esito).
Il Tribunale ritiene sussistente il fumus boni iuris con una motivazione centrata sulla qualità del colloquio. Il fatto che il richiedente avesse ammesso che i connazionali lo avessero esortato a «raccontare una storia» per evitare il rimpatrio non è di per sé idoneo a fondare un giudizio di complessiva inattendibilità, dovendo essere apprezzato nel contesto delle ulteriori dichiarazioni e delle condizioni soggettive: «seppur il narrato del richiedente non sia scevro da aporie intrinseche, la condizione di precarietà in cui lo stesso si trovava al momento del colloquio (derivata, in primis, dall'eccessiva compressione del diritto di difesa) possa aver inciso sul tenore delle sue dichiarazioni». In particolare, «il condizionamento psicologico post viaggio e post permanenza forzata in Libia — sicuramente non ancora scemato al momento del colloquio con la Commissione — nonché l'assenza di difensore e di supporto informativo adeguato abbiano determinato la mancata conoscenza di un quadro completo ed esaustivo circa la condizione del richiedente, sul quale la Commissione avrebbe dovuto fondare la propria decisione». La mancata videoregistrazione del colloquio, aggiunge il decreto, potrebbe rendere necessaria una successiva audizione.
Il periculum in mora coincide con il concreto e attuale pericolo per l'incolumità personale del richiedente, che in assenza di autorizzazione a permanere sarebbe immediatamente soggetto all'esecuzione del rimpatrio verso il Bangladesh, dove potrebbe non essergli garantita una protezione statale effettiva rispetto alle minacce subite. L'udienza per la decisione nel merito sarà fissata con separato provvedimento.
Norme collegate