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Decreto (art. 35-bis d.lgs. 25/2008) · R.G. 544/2026 — cronol. 156/2026

Corte d'Appello di Palermo, I Sez. civile, 26 marzo 2026

protezione internazionalesospensivamanifesta infondatezza

Massima

In riforma del diniego del Tribunale, la Corte d'Appello accoglie la sospensiva ex art. 35-bis, co. 4-bis, d.lgs. 25/2008 dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza.

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione civile, sciogliendo la riserva assunta all'udienza in trattazione scritta, ha accolto — in riforma del decreto del Tribunale di Palermo n. 2870/2026 del 16/03/2026 — l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento con cui la Commissione territoriale (Sez. di Agrigento) aveva respinto per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008.

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