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Atto organizzativo — decreto di fissazione udienza della «sezione stralcio» · proc. n. 3187/2026 (istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. DP 246/2026)

Tribunale di Ancona, Sez. specializzata immigrazione, 8 agosto 2026

Oggetto

Primo riscontro documentale dell'attuazione organizzativa del d.l. 100/2026: il Tribunale di Ancona ha istituito, con decreto presidenziale n. DP 246/2026, una «sezione stralcio» per la trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale depositati anteriormente al 12 giugno 2026. Il decreto dispone la trattazione scritta e fissa l'udienza al 21 gennaio 2027, con termine al 14 gennaio 2027 per il deposito di documentazione aggiornata.

Non è un provvedimento che decide una questione di diritto, ma il primo documento che mostra come i tribunali si stanno riorganizzando per smaltire l'arretrato pre-Patto — e perciò è utile a chi deve prevedere i tempi dei ricorsi depositati prima del 12 giugno 2026.

Che cosa dice

Il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata (magistrato dott. Roberto Sereni Lucarelli, coordinatore della sezione), dà atto che

«con decreto del Presidente del Tribunale n. DP 246/2026, è stata istituita la sezione stralcio per la trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale depositati anteriormente al 12 giugno 2026, con contestuale individuazione del magistrato coordinatore e dei componenti della sezione».

Il dato lessicale merita una nota: il d.l. 100/2026 parla di «ufficio per il processo stralcio», mentre il decreto presidenziale di Ancona ha istituito una «sezione stralcio» — nomenclature diverse per la stessa funzione, che vale la pena tenere presente quando si cerca il provvedimento organizzativo di un dato tribunale.

L'impatto pratico: udienza a gennaio 2027

Il decreto dispone la trattazione scritta, «non apparendo allo stato necessaria l'audizione personale del ricorrente, già sentito nella fase amministrativa», e revoca ogni precedente decreto di fissazione: udienza al 21 gennaio 2027, con termine al 14 gennaio 2027 per il deposito di documentazione.

Il riparto degli oneri istruttori è enunciato in modo esplicito e conviene leggerlo con attenzione:

  • resta fermo il dovere di cooperazione istruttoria officiosa del giudice «quanto all'accertamento della situazione del Paese di origine mediante fonti informative aggiornate e pertinenti»;
  • incombe invece sulla parte ricorrente l'onere di documentare «i fatti personali e le circostanze individuali agevolmente comprovabili», con un elenco puntuale: percorso di integrazione, attività lavorativa (contratti, buste paga, attestazioni formative, certificazioni linguistiche, dichiarazioni del datore di lavoro), situazione abitativa, familiare, sanitaria e sociale, e documentazione su «specifiche condizioni di vulnerabilità personale o familiare»;
  • il Tribunale avverte che, in caso di mancato deposito, «la causa potrà essere decisa allo stato degli atti», salva la facoltà di disporre d'ufficio approfondimenti, l'audizione personale o la fissazione dell'udienza «ove emergano lacune istruttorie, profili di vulnerabilità, contraddizioni non superabili allo stato degli atti, fatti sopravvenuti».

Chiude un avviso sul patrocinio a spese dello Stato: la richiesta di liquidazione è dichiarata inammissibile se non accompagnata da istanza di ammissione, delibera del COA e CU (o autocertificazione) relativi all'anno in corso e a quello precedente all'ultima udienza, con indicazione dei redditi dei conviventi del medesimo nucleo familiare.

Perché sta tra le circolari e non tra la giurisprudenza

Il documento è formalmente un decreto giurisdizionale, ma il suo contenuto è organizzativo e di prassi: non interpreta una norma del Patto, documenta l'assetto con cui un ufficio giudiziario gestisce la transizione. Sta quindi accanto alla nota del Tribunale di Firenze sull'iscrizione a ruolo.

Nota redazionale. Il PDF in circolazione non riporta la data del decreto: la scheda è datata all'8 agosto 2026, giorno in cui il documento è stato generato e diffuso. Il provvedimento è anonimizzato all'origine (non contiene le generalità del ricorrente). Se emerge la data effettiva, la scheda va ridatata.

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