Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18905/2026
Massima
Nel ricorso contro una decisione di manifesta infondatezza resa ai sensi del Reg. (UE) 2024/1348 su domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026, l'istanza di sospensione è qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008; l'autorizzazione è concessa quando dal verbale di audizione emerge una specifica situazione individuale che impone ulteriori accertamenti istruttori sulla riconducibilità del richiedente a una categoria di persone per la quale la soglia del 20% non è rappresentativa.
Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti) autorizza il ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio di merito e ordina alla Questura di rilasciare la ricevuta o un permesso di soggiorno provvisorio.
Il provvedimento ripete lo schema di Trib. Torino 18289/2026: applicazione del Reg. (UE) 2024/1348 ritenuta corretta in base alla data di formalizzazione risultante dal modello C3; istanza di sospensione qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008; gravi e circostanziate ragioni desunte dal verbale di audizione, da cui «pare emergere una specifica situazione individuale, che impone ulteriori accertamenti istruttori» sulla riconducibilità a una categoria di persone per la quale la soglia del 20% non è rappresentativa.
Il decreto non descrive la situazione individuale. Secondo dati riferiti dalla difesa e non desumibili dal testo del decreto, il richiedente, cittadino peruviano, era amministratore di un'impresa vittima di estorsione da parte di un gruppo criminale e aveva prodotto copia di una denuncia sporta nel Paese di origine; la manifestazione di volontà era successiva al 12 giugno 2026.
Il testo conserva alcune alternative del modulo non sciolte («ha/non ha depositato note difensive»; «ha/non ha depositato note di replica»): il dato conferma che la sezione torinese decide queste istanze con una motivazione standard, nella quale la verifica dei presupposti della procedura accelerata si esaurisce nel richiamo alla data di formalizzazione. Le censure di regolarità della procedura, se proposte, non sono esaminate.
Ne segue che il decreto, pur favorevole al richiedente, ha un contenuto di principio limitato: vale come conferma della prassi torinese più che come argomento da spendere in altri giudizi.
Su un altro richiedente peruviano e sulla stessa formula si legga Trib. Torino 18822/2026; sulle procedure accelerate ricondotte all'ordinaria per vizi procedurali, nello stesso tribunale, Trib. Torino 18361/2026.
Norme collegate