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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 2287/2026

Tribunale di Reggio Calabria, 17 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «dichiara che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso»

Massima

Se la determina presidenziale dà atto che dallo screening emerge che il richiedente è asserita vittima di tratta e di gravi forme di violenza, ma si limita ad affermare che è stato assegnato a un centro dotato di supporto medico e psicologico e che l'audizione è stata condotta da un funzionario esperto, senza che gli atti ne documentino l'effettiva attuazione, e se in audizione nessuna domanda è posta sulla vulnerabilità, la procedura accelerata di frontiera non è correttamente attuata: gli artt. 21, par. 2, e 53, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, prevedendo la cessazione della procedura già avviata, richiedono un monitoraggio costante della vulnerabilità di cui la Commissione deve dar conto. Ne consegue la conversione del rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e la sospensione automatica del provvedimento (Cass., SS.UU., n. 11399/2024).

Il Tribunale di Reggio Calabria (giudice designato dott.ssa Francesca R. Plutino) dà atto dell'insussistenza dei presupposti della procedura accelerata di frontiera, dispone la conversione del rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e dichiara il provvedimento della Commissione territoriale di Crotone automaticamente sospeso per tutta la durata del processo.

La costituzione tardiva

In via preliminare il Tribunale respinge l'istanza di rimessione in termini del Ministero, che aveva depositato tardivamente la memoria allegando disguidi nel deposito telematico: le stampe delle schermate di errore, senza le PEC e senza prova di un'attivazione tempestiva, non bastano.

La vulnerabilità dichiarata nella determina e non seguita

La determina del 27 agosto 2026 applicava la procedura di frontiera (art. 43, par. 1, lett. c, e art. 42, par. 1, lett. j, Reg. (UE) 2024/1348), pur dando atto che dallo screening il richiedente risultava «asserita vittima della tratta di esseri umani» e di «torture, stupri, altre forme di violenza». Per giustificare il mantenimento della procedura la determina affermava che il richiedente era stato assegnato a un centro della Croce Rossa dotato di supporto medico e psicologico e che l'audizione sarebbe stata condotta da un funzionario formato sui soggetti vulnerabili. Il Tribunale rileva che in atti nulla documenta l'effettiva concretizzazione di tali previsioni e che dal verbale risulta che «nessuna domanda sia stata posta per indagare tali aspetti», benché il richiedente avesse dichiarato di essere stato picchiato in Libia.

Il monitoraggio continuo

Gli artt. 21, par. 2, e 53, par. 2, prevedendo anche la cessazione di una procedura già avviata, «richiamano implicitamente l'esigenza di un costante monitoraggio della condizione di vulnerabilità», di cui la Commissione deve dar conto. Aver proseguito la procedura omettendo, dall'audizione in avanti, la valutazione personalizzata della vulnerabilità significa che essa non è stata correttamente attuata: in base a Cass., SS.UU., n. 11399/2024 si riespande il regime ordinario, non ricorrendo l'eccezione dell'art. 68, par. 3.

Collocazione

Il decreto sposta l'attenzione dalla determina iniziale alla sua attuazione: le garanzie dichiarate devono risultare dagli atti. Si legge accanto a Trib. Catanzaro 5971/2026, sulla stessa Commissione, e a Trib. Firenze 13866/2026.

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