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Ordinanza cautelare (art. 700 c.p.c. — riapertura procedimento ex art. 23-bis d.lgs. 25/2008) · R.G. 8344/2026

Tribunale di Bologna, 15 ottobre 2026

Massima

La sospensione del procedimento amministrativo di esame della domanda di protezione internazionale per mancata presentazione all'audizione, disposta dalla Commissione territoriale ex art. 23-bis d.lgs. 25/2008, presuppone l'accertamento della regolare notifica della convocazione; in difetto di prova della ritualità della notifica — e in presenza di documentata comunicazione da parte del richiedente del cambio di indirizzo alla Questura, non trasferita alla Commissione — la Questura di Bologna, interpellata dal richiedente in occasione del rinnovo del permesso provvisorio, è tenuta a informarlo della facoltà di chiedere alla Commissione di essere convocato nuovamente, senza che occorra l'ausilio di un legale; la mancata informazione, cui si accompagna l'estinzione del procedimento, è emendabile in via cautelare con la riapertura del procedimento stesso, in forza del periculum insito nella trasformazione di una prima domanda in domanda reiterata e nella conseguente sottoposizione al vaglio preliminare di ammissibilità.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Cristina Reggiani) dispone la riapertura del procedimento di protezione internazionale sospeso o estinto dalla Commissione territoriale per la mancata presentazione del richiedente all'audizione del 28 marzo 2025. Il ricorrente — difeso dall'Avv. Sara Puddu — aveva formalizzato la domanda a Bologna il 18 luglio 2023, dopo averne manifestato la volontà a Terni il 6 settembre 2022.

Il difetto di prova della regolare notifica

La Commissione territoriale non ha prodotto in giudizio la documentazione idonea ad attestare la regolarità della notifica della convocazione: la cartolina postale depositata dalla difesa documenta solo che il 29 gennaio 2025 fu tentata una notifica, verosimilmente di un avviso di convocazione. Il ricorrente, trasferitosi a Forlì il 12 febbraio 2025, non ebbe conoscenza della convocazione fissata al 28 marzo 2025 e, recandosi il 9 giugno 2025 in Questura a Bologna per il rinnovo del permesso provvisorio, apprese per la prima volta della fissata audizione.

L'onere informativo della Questura

Sul punto il decreto è particolarmente netto. In quella sede «la Questura di Bologna aveva tutti gli elementi per accertare che l'avviso di convocazione non era stato ritualmente notificato», ma nessuna indicazione utile fu data al richiedente «per ovviare a quanto era avvenuto»: i funzionari di polizia si limitarono a rinviarlo a un legale, «senza informarlo della facoltà di richiedere alla Commissione di essere convocato nuovamente per l'audizione, indicando il nuovo indirizzo, attività che poteva essere compiuta dal medesimo richiedente senza l'ausilio di un legale». L'estinzione del procedimento è «solo la conseguenza» di quel deficit informativo, «non espressione di un disinteresse» del richiedente.

Il periculum della trasformazione in domanda reiterata

Il Tribunale individua il periculum nella «qualificazione della domanda come domanda reiterata e, quindi, la sua sottoposizione al vaglio preliminare di ammissibilità» ex art. 29-bis d.lgs. 25/2008 — «situazione ben diversa e assai più gravosa» rispetto a quella di chi presenta la domanda per la prima volta. La parte ricorrente ha inoltre interesse specifico alla riapertura «in considerazione della disciplina sostanziale più favorevole» applicabile ratione temporis, avendo manifestato la volontà in epoca anteriore alla novella del 2023 sull'art. 19 d.lgs. 286/1998.

L'esito

In accoglimento della domanda cautelare, il Tribunale dispone che la Commissione territoriale di Bologna riapra il procedimento e convochi il ricorrente per l'audizione, con compensazione delle spese.

L'ordinanza aggiunge un tassello all'orientamento che valorizza la buona fede del richiedente e l'onere informativo gravante sulle amministrazioni al primo contatto; si legge accanto a Cass. 14851/2026, richiamata nei decreti sul rilievo dei contatti con la Questura ai fini del dies a quo dell'accesso al procedimento.

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