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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 15142-1/2026

Tribunale di Bologna, 5 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Nella procedura accelerata di frontiera ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, la Commissione non può liquidare come generica un'allegazione — da approfondire — che integri una vulnerabilità personale: se dall'audizione, pure scarna, emerge una situazione familiare «complessa perché annosa e costellata di episodi di notevole violenza», con minacce ricorrenti del clan famigliare e condanna in contumacia nel paese di origine, ricorrono circostanze che configurano un pericolo concreto per l'incolumità del ricorrente in caso di rimpatrio e la necessità del sostegno di cui all'art. 21, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, esigenza incompatibile con la procedura accelerata di frontiera prescelta. La procedura non avrebbe dovuto essere applicata e, se applicata, doveva cessare ex art. 21, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348: la procedura è ordinaria e la tempestiva impugnazione del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ha determinato la sospensione automatica degli effetti esecutivi ex art. 68, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Cristina Reggiani) accerta che la tempestiva impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale di Bologna ha determinato la sospensione automatica dei suoi effetti esecutivi e il diritto del richiedente a rimanere sul territorio fino alla definizione del giudizio. Secondo quanto riferito dalla difesa e non desumibile dal testo del decreto, il ricorrente è cittadino egiziano.

Un'audizione scarna, una vulnerabilità già visibile

La Commissione aveva applicato la procedura accelerata di frontiera, qualificando l'ingresso come avvenuto in «un valico di frontiera esterna o in una zona di transito» e invocando l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. Il rigetto per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 era stato notificato il 17 settembre 2026; il ricorso depositato il 21 settembre. Il Tribunale ritiene «non affatto perspicue» le considerazioni sulla «genericità» dell'audizione, posto che «le domande rivolte al ricorrente appaiono scarne e non gli hanno consentito di chiarire gli aspetti della sua vulnerabilità segnalata in sede di screening». Dalle «poche dichiarazioni rese» emerge comunque una «situazione famigliare complessa perché annosa e costellata di episodi di notevole violenza» — vendette del clan che avrebbe già accecato il fratello rimasto a casa, condanna inflitta dalla stessa magistratura egiziana su denuncia di quei famigliari — «che merita ulteriore approfondimento».

L'applicazione degli artt. 21 e 68

Il decreto ricava la conclusione per sillogismo stretto: le circostanze allegate configurano un pericolo concreto per l'incolumità del ricorrente in caso di rimpatrio e la necessità del sostegno di cui all'art. 21, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, «esigenza incompatibile con la procedura accelerata di frontiera scelta dall'organo accertante». La procedura «non avrebbe dovuto essere applicata e, laddove applicata, doveva essere fatta cessare ai sensi dell'art. 21, par. 2». Resta allora la procedura ordinaria, con sospensione automatica degli effetti esecutivi ex art. 68, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 — qui ricondotta, nel diritto nazionale, all'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008.

Lo stesso Tribunale, pochi giorni prima, aveva seguito il medesimo percorso quando la vulnerabilità emergeva dal modulo di screening (Trib. Bologna 15068-15108/2026); qui il rilievo si sposta a monte: la vulnerabilità, pur segnalata, va letta sulle poche righe dell'audizione e non sulla formula standard della determina presidenziale.

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