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Decreti cautelari analoghi (art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 15068-1/2026 e 15108-1/2026

Tribunale di Bologna, 2 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

La vulnerabilità segnalata nel modulo di screening — appartenenza ai gruppi vulnerabili come «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale» ovvero «persona che necessita di assistenza sanitaria» — impone all'autorità accertante, prima e durante la procedura di frontiera, di valutare se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari (artt. 20 e 21, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348) e, in caso positivo, di cessare l'applicazione della procedura ex art. 53, par. 2, lett. b)-d), Reg. (UE) 2024/1348 quando il sostegno necessario non possa essere assicurato nei luoghi di cui all'art. 54 o quando sussistano rilevanti motivi medici. Non vi è automatismo fra vulnerabilità e divieto, ma è necessario riconsiderare in audizione la natura e le cause della vulnerabilità segnalata; se manca questa verifica — e la determina presidenziale contraddice le risultanze dello screening — la procedura di frontiera non avrebbe potuto proseguire e la domanda va ricondotta al rito ordinario. Richiamate Cass., Sez. Un., n. 11399/2024, la sospensione automatica è regola generale a presidio dell'effettività della tutela (artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta e art. 46 Dir. 2013/32/UE), e le ipotesi di deroga sono tassative: il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e si accerta il diritto del ricorrente a permanere sul territorio.

Due decreti del Tribunale di Bologna, gemelli nell'impianto e assunti il medesimo giorno, uno dalla giudice dott.ssa Angela Baraldi (R.G. 15068-1/2026, cittadino tunisino), l'altro dalla giudice dott.ssa Rada V. Scifo (R.G. 15108-1/2026). I ricorrenti, difesi dall'avv. Andrea Bassi, erano stati sottoposti a screening a Agrigento e trasferiti al C.A.S. della provincia di Ferrara per la procedura di frontiera avviata dalla Commissione territoriale di Bologna, con rigetto per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 in ragione dell'art. 42, par. 1, lett. j).

La vulnerabilità segnalata nello screening

I due decreti partono da un dato comune: il modulo di screening ha segnalato una vulnerabilità specifica — nel primo caso l'appartenenza al gruppo «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale», nel secondo la «necessità di visita specialistica» e di accesso «all'assistenza sanitaria» — ma la determina presidenziale della procedura di frontiera ha riprodotto una formula standard che afferma l'assenza di «segni di vulnerabilità», «contraddicendo il risultato dello screening».

Il meccanismo degli artt. 20-21 e dell'art. 53

Richiamato il considerando 17 e l'opportunità sancita dal considerando 20, i decreti applicano gli artt. 20 e 21 Reg. (UE) 2024/1348: la valutazione di garanzie procedurali particolari è preventiva e, se positive, impone di non applicare — o di cessare di applicare — la procedura accelerata o quella di frontiera, specie per le vittime di tortura, stupri o violenza. L'art. 53, par. 2, lett. b), c) e d), rinforza il meccanismo per il luogo della procedura (art. 54), per il sostegno procedurale e per i «rilevanti motivi medici». Non vi è automatismo, ma la Commissione «avrebbe dovuto, a fronte di un ricorrente che è persona che necessita di assistenza sanitaria, approfondire la natura di tale necessità e le cause»; aver omesso di riconsiderare «comporta la necessaria riconducibilità alla procedura ordinaria».

Dalla procedura ordinaria alla sospensione automatica

Richiamate le Sezioni Unite n. 11399/2024, i decreti traslano al regime post-Patto il principio di generalità della sospensione automatica (artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta, art. 46 Dir. 2013/32/UE): le deroghe «sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative» e lo stesso regolamento condiziona il venir meno del diritto a rimanere alla legittima applicazione della procedura accelerata o di frontiera (art. 68, par. 3). Entrambi i dispositivi dichiarano la sospensione automatica e accertano il diritto a permanere per la durata del procedimento, nel filone già tracciato da Trib. Bologna 15588/2026.

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