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Decreto (art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008) — reclamo contro il decreto cautelare del Tribunale · R.G. 2243/2026

Corte d'Appello di Milano, 18 agosto 2026

Istanza cautelare respinta

Formula del dispositivo: «dichiara inammissibile il reclamo»

Massima

Il reclamo alla Corte d'Appello contro il decreto del Tribunale sull'istanza di sospensione, già previsto dall'art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008, è stato abrogato dall'art. 10 del d.l. 100/2026 con decorrenza dal 12 giugno 2026; l'art. 17, comma 4, del d.l. 100/2026, che fa riferimento alla «disciplina» previgente, non ne conserva l'applicazione, perché riguarda la disciplina e non la competenza a decidere. Il reclamo depositato dopo il 12 giugno 2026 è quindi inammissibile, anche quando il giudizio riguarda una domanda soggetta al regime transitorio.

La Corte d'Appello di Milano, in sezione feriale (Presidente dott. Lorenzo Orsenigo, relatore dott. Federico Botta), dichiara inammissibile il reclamo ex art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008 depositato il 1° agosto 2026 contro il decreto del Tribunale sull'istanza cautelare.

La ratio

Il decreto, di poche righe, si regge su due rilievi. Il primo: l'art. 10 del d.l. 100/2026, con decorrenza dal 12 giugno 2026, ha abrogato la fattispecie di reclamo prima prevista dall'art. 35-bis, comma 4-bis. Il secondo: l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, invocato dalla difesa per sostenere l'ammissibilità, «fa espresso riferimento alla mera "disciplina" previgente e non già alla competenza a decidere». La Corte richiama un proprio precedente conforme (decreto n. 1342/2026 del 23 giugno 2026, R.G. 1738/2026).

Il ragionamento è letterale: l'art. 17, comma 4, conserva la disciplina previgente per le procedure già instaurate, ma non varrebbe a mantenere in vita un mezzo di impugnazione abrogato, né a radicare la competenza della Corte d'Appello su un provvedimento cautelare del Tribunale.

Il decreto non indica la data di presentazione della domanda né il contenuto del provvedimento reclamato, e non distingue tra disciplina sostanziale e processuale oltre l'affermazione citata.

La portata

La questione è propria del regime transitorio: per le domande presentate prima del 12 giugno 2026 il rito resta, secondo la giurisprudenza di merito, quello previgente (si veda Trib. Torino 17608/2026 sulla nozione di «presentazione»), ma la Corte milanese esclude che il richiamo alla «disciplina» previgente includa il reclamo cautelare, rimedio che il Patto non prevede. Per la Corte, la tutela cautelare nei giudizi pendenti in regime transitorio si esaurisce dunque davanti al Tribunale.

Il decreto va letto accanto a Corte d'Appello di Palermo 544/2026, che, prima dell'abrogazione, aveva accolto un reclamo ex comma 4-bis. Dopo il 12 giugno 2026, almeno nel distretto di Milano, il rimedio non è più disponibile.

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