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Circolare a enti locali e amministrazioni provinciali · Circolare n. 93, prot. n. 0053598 del 22/09/2026

Prefettura di Varese — Ufficio Territoriale del Governo, Area II, 22 settembre 2026

Oggetto

La Prefettura di Varese, riproducendo la circolare n. 45722 del 21/9/2026 del Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, richiama Comuni, ATS Insubria, ASST Sette Laghi e Valle Olona, Ispettorato del Lavoro, INPS e Agenzia delle Entrate al riconoscimento del nuovo documento nominativo rilasciato al richiedente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 142/2015 come sostituito dall'art. 10 d.l. 100/2026: la mancata esibizione del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo non può costituire motivo ostativo all'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle procedure amministrative se il richiedente è in possesso della nuova documentazione. La circolare richiama l'esigenza di adeguare prassi e procedure informatiche ancora parametrate alla disciplina previgente, ferma la sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

La Prefettura di Varese, con circolare n. 93 del 22 settembre 2026, trasmette a Sindaci, ATS Insubria, ASST Sette Laghi e Valle Olona, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS e Agenzia delle Entrate le indicazioni operative del Ministero dell'Interno — Direzione Centrale per i Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di cui alla circolare n. 45722 del 21 settembre 2026, sull'accesso ai servizi da parte dei richiedenti in possesso della nuova documentazione ex art. 4 d.lgs. 142/2015. Il tema è lo stesso della nota della Questura di Bologna del 13 luglio 2026, qui affrontato sulla base di un'indicazione ministeriale.

La nuova documentazione sostituisce il vecchio permesso di soggiorno per richiesta asilo

Il d.l. 100/2026 (art. 10) ha «integralmente sostituito» l'art. 4 d.lgs. 142/2015: al momento della registrazione della domanda la Questura o l'Ufficio di polizia di frontiera rilascia al richiedente un «documento nominativo, recante il codice unico d'identità assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dallo straniero nel corso delle medesime attività». Il documento «attesta l'avvenuta registrazione della domanda di protezione internazionale e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». La nuova disciplina «supera il previgente sistema fondato sul rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo».

Il richiamo agli enti locali: la vecchia documentazione non è più esigibile

Il Ministero prende atto delle difficoltà segnalate dai titolari della nuova documentazione nell'accesso a servizi e prestazioni, riconducibili «alla mancata conoscenza del nuovo quadro normativo da parte degli uffici e degli Enti chiamati a fornire detti servizi (Comuni, ASL, ecc.)». La circolare afferma che «la mancata esibizione del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo non può, di per sé, costituire motivo ostativo all'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle procedure amministrative cui il richiedente abbia diritto sulla base della normativa vigente, qualora l'interessato sia in possesso della documentazione rilasciata ai sensi del nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

L'adeguamento delle prassi e delle procedure informatiche

Il Ministero richiama «l'esigenza di evitare che prassi amministrative o procedure informatiche ancora parametrate alla previgente disciplina possano determinare indebiti impedimenti o ritardi nell'accesso alle prestazioni e ai servizi riconosciuti dall'ordinamento», e invita gli uffici ad «adeguare procedure amministrative e modalità operative adottate». Resta ferma la sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

L'utilità pratica per la difesa

La circolare è spendibile in reclamo o in memoria quando amministrazioni comunali, sanitarie o previdenziali oppongano al richiedente la mancanza del previgente permesso di soggiorno. Riporta il contenuto della circolare ministeriale n. 45722 del 21 settembre 2026, il cui testo non è qui disponibile.

📄 Scarica la circolare (PDF)