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Circolare ai Prefetti · prot. n. 0045722 del 21/09/2026

Ministero dell'Interno — Dip. Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, 21 settembre 2026

Oggetto

Circolare del Ministero dell'Interno sul nuovo documento del richiedente ex art. 4 d.lgs. 142/2015, come sostituito dall'art. 10 d.l. 100/2026: il documento nominativo rilasciato alla registrazione della domanda attesta la condizione di richiedente e consente il riconoscimento del titolare, senza che possa essergli richiesto il previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo. La mancata esibizione di quest'ultimo non può, di per sé, costituire motivo ostativo all'accesso a servizi, prestazioni e procedure amministrative; gli uffici devono adeguare prassi e procedure informatiche ancora parametrate alla disciplina previgente, ferma la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di settore.

Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, indirizzata ai Prefetti, ai Commissari del Governo di Trento e Bolzano e al Presidente della Regione Valle d'Aosta, e per conoscenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Le Prefetture di Varese, Pisa e Alessandria l'hanno riprodotta negli stessi termini in circolari agli enti del territorio, raccolte in questa scheda.

Il documento nominativo sostituisce il permesso di soggiorno per richiesta asilo

L'art. 10 d.l. 100/2026 ha integralmente sostituito l'art. 4 d.lgs. 142/2015: alla registrazione della domanda la Questura o l'Ufficio di polizia di frontiera rilascia un documento nominativo con il codice unico d'identità, la fotografia e le generalità dichiarate in sede di fotosegnalamento. Il documento «attesta l'avvenuta registrazione della domanda di protezione internazionale e consente il riconoscimento del titolare» ai sensi del d.P.R. 445/2000. Per il Ministero la nuova disciplina «supera» il sistema del permesso di soggiorno per richiesta asilo, e la nuova documentazione ha «validità quale documentazione attestante la condizione del richiedente protezione internazionale, senza che possa essere richiesto all'interessato il possesso del previgente permesso di soggiorno».

Il principio: la mancanza del vecchio permesso non è ostativa

La circolare muove dalle difficoltà segnalate dai titolari della nuova documentazione, riconducibili alla «mancata conoscenza del nuovo quadro normativo» da parte di Comuni, ASL e altri enti. Ne trae che la mancata esibizione del previgente permesso «non può, di per sé, costituire motivo ostativo all'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle procedure amministrative cui il richiedente abbia diritto», se l'interessato ha il documento del nuovo art. 4 d.lgs. 142/2015. Restano fermi gli ulteriori requisiti della normativa di settore. Le procedure amministrative e informatiche ancora parametrate alla disciplina previgente vanno adeguate, per evitare «indebiti impedimenti o ritardi».

Le circolari delle Prefetture

Tre Prefetture hanno riprodotto la circolare, senza variazioni sul principio, rivolgendola agli enti che erogano servizi e prestazioni sul loro territorio. Dove l'ente che oppone il vecchio permesso si trova in una di queste province, conviene citare anche la circolare prefettizia, che lo richiama per nome:

  • Prefettura di Varese, circolare n. 93 del 22 settembre 2026: Comuni, ATS Insubria, ASST Sette Laghi e Valle Olona, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS e Agenzia delle Entrate;
  • Prefettura di Pisa, circolare del 28 settembre 2026: Comuni, uffici sanitari, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, Centri per l'impiego e Centri di formazione;
  • Prefettura di Alessandria, circolare del 1° ottobre 2026: Comuni, Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, Agenzia delle Entrate, ASL AL, Centri per l'Impiego, Centri di Formazione Professionale ed enti gestori dei CAS, invitati ad adeguare anche gli strumenti informatici.

I PDF delle tre circolari prefettizie sono tra gli allegati, in fondo alla scheda.

L'utilità per la difesa

È la fonte diretta del principio che le Prefetture hanno poi riprodotto e che, sul versante delle Questure, aveva già anticipato la nota della Questura di Bologna del 13 luglio 2026. Vale nei confronti di qualunque ente erogatore che subordini servizi o prestazioni all'esibizione del vecchio permesso di soggiorno, anche dove la Prefettura competente non abbia ancora diramato indicazioni.

📄 Scarica la circolare (PDF)