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Decreto (reclamo art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 8695/2026

Tribunale di Palermo, Sez. immigrazione, 27 giugno 2026

procedura di frontieratrattenimentosospensiva

Massima

Analogo caso di procedura accelerata di frontiera: il Tribunale sospende inaudita altera parte l'obbligo di soggiorno nell'area di frontiera imposto dal Prefetto di Agrigento e fissa l'udienza.

Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione (giudice dott. Michele Guarnotta), sul reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 proposto da un cittadino pakistano richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura accelerata di frontiera ai sensi degli artt. 43 e 45 del Reg. (UE) 2024/1348, ha sospeso inaudita altera parte gli effetti del provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18/06/2026 e fissato l'udienza. Il testo del provvedimento è pubblicato in versione oscurata a tutela dei dati personali.

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