Reg. rimpatri

In vigore dal 16 ottobre 2026, si applica in due tempi

Dal 16 ottobre 2026 si applicano soltanto: art. 1; art. 2, par. 1-3; art. 3, punto 3 (definizione di «paese di rimpatrio»); art. 4; art. 5, par. 13 e 15 (modello di ordine europeo di rimpatrio); artt. 14, 15, 16, 34, 35, 41, 43, 47, 48 e 49 (art. 50, par. 2).

Dal 17 ottobre 2027 si applica tutto il resto: decisione di rimpatrio, divieto d’ingresso, allontanamento, rischio di fuga, obbligo di cooperare, ricorsi ed effetto sospensivo, trattenimento. Fino a quella data queste materie restano disciplinate dalla direttiva 2008/115/CE e dalle norme nazionali che la attuano; da quel giorno la direttiva è abrogata (art. 49).

Ogni articolo indica da quando si applica.

REGOLAMENTO (UE) 2026/2280 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2026

che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell’Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.

(2)

Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare («cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»), basato su una procedura comune di rimpatrio, su una cooperazione efficace con i paesi terzi, su obblighi per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, su una serie di strumenti per la gestione efficace dei rimpatri, tra cui misure volte a incentivare il rimpatrio, e sulla cooperazione tra gli Stati membri.

(3)

In conformità dell’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il presente regolamento non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(4)

Per contribuire all’attuazione dell’approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema comune dovrebbe basarsi sull’elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l’efficacia delle azioni e delle misure adottate dall’Unione e dai suoi Stati membri nell’ambito delle rispettive competenze.

(5)

Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l’accento sull’importanza di un’azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall’Unione. Nell’ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.

(6)

Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio «Giustizia e affari interni» il 12 dicembre 2024, hanno ricordato che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell’Unione in materia di asilo e migrazione. A tal fine hanno invitato a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento urgente del quadro giuridico.

(7)

Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l’asilo e contribuire alla sua integrità, contribuire alla gestione dell’immigrazione illegale verso l’Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, nel rispetto dei diritti fondamentali.

(8)

L’Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Ciò nonostante, il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio (4) e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell’Unione, né alle esigenze legislative e operative per garantire rimpatri efficaci. Dall’adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell’Unione si sono evoluti notevolmente. Il diritto dell’Unione in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime ad una legislazione volta al ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. La Commissione ha cercato, nel 2018, di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE. Ha, inoltre, cercato di sostenere gli Stati membri nell’utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338 (6) e (UE) 2023/682 (7) della Commissione. L’attuale quadro giuridico ha tuttavia mostrato i suoi limiti.

(9)

È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio efficace e rigorosa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e sostenibile e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale senza indebito ritardo. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato, anche da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

(10)

L’applicazione delle norme del presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull’accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche stabilite dal regolamento (UE) 2024/1348 che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l’adozione e i mezzi di ricorso, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(11)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»). Esso dovrebbe essere applicato nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale pertinente.

(12)

Dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all’articolo 19 della Carta. Ai sensi di tale articolo, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

(13)

Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile di assicurarne il rimpatrio.

(14)

Il giudice designato come competente dallo Stato membro a norma del diritto nazionale dovrebbe essere responsabile del ricorso avverso una decisione di rimpatrio, un divieto d’ingresso e una decisione di allontanamento. L’osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento dovrebbe essere verificata qualora gli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice designato come competente a norma del diritto nazionale per il ricorso avverso la decisione di rimpatrio o la decisione di allontanamento, integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, facciano ritenere che il principio di non respingimento potrebbe essere violato.

(15)

Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta, che garantisce al cittadino di un paese terzo la possibilità di contestare il periodo per la partenza o la mancata indicazione di tale periodo nella decisione di rimpatrio, l’annullamento o la revoca del periodo per la partenza dovrebbe lasciare impregiudicata la parte della decisione di rimpatrio che impone o stabilisce l’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri.

(16)

In caso di allontanamento, le autorità designate come competenti a norma del diritto nazionale dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di un paese terzo interessato dovrebbe presentare e comprovare quanto prima, e prima del suo allontanamento, informazioni relative alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura o in altre procedure precedenti. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento rilevante delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio di respingimento, anche per stabilire se siano giustificati e se non si ritenga che siano stati presentati dal cittadino di un paese terzo interessato esclusivamente al fine di ritardare o impedire l’allontanamento.

(17)

Gli Stati membri possono rinviare i cittadini di paesi terzi che indicano che l’allontanamento violerebbe il principio di non respingimento alla procedura appropriata, compresa la procedura di asilo ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri possono, altresì, rinviare tali cittadini di paesi terzi alla procedura appropriata qualora le loro autorità designate come competenti a norma del diritto nazionale vengano a conoscenza di indizi rilevanti del fatto che l’allontanamento violerebbe il principio di non respingimento.

(18)

È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per favorire rimpatri efficaci nei paesi terzi.

(19)

Una volta accertato che un cittadino di un paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia adottata rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti. La decisione di rimpatrio dovrebbe stabilire l’obbligo per il cittadino di un paese terzo di lasciare il territorio degli Stati membri. La decisione di rimpatrio non dovrebbe obbligatoriamente determinare il paese di rimpatrio. Il paese di rimpatrio dovrebbe essere determinato al più tardi prima dell’allontanamento e può essere determinato nella stessa decisione di rimpatrio o in qualsiasi altra decisione di allontanamento separata dalla decisione di rimpatrio. Qualora vi sia un ostacolo all’allontanamento, non dovrebbe essere preclusa l’adozione di una decisione di rimpatrio, ma l’allontanamento dovrebbe essere rinviato. Se, al momento dell’adozione della decisione che determina il paese di rimpatrio, rimane possibile che il cittadino di un paese terzo sia allontanato verso uno o più paesi di rimpatrio, anche a causa della doppia o multipla cittadinanza, tutti questi paesi di rimpatrio possono essere determinati in tale decisione. Il diritto a un ricorso effettivo previsto dall’articolo 47 della Carta deve essere garantito nei confronti di tutti i paesi di rimpatrio determinati nella decisione. In ogni caso, se l’autorità competente procede all’allontanamento, il cittadino di un paese terzo dovrebbe essere informato del paese di rimpatrio in cui sarà allontanato con sufficiente anticipo rispetto all’allontanamento.

(20)

Il presente regolamento non dovrebbe precludere agli Stati membri di prevedere altri motivi di rinvio dell’allontanamento per gruppi specifici di cittadini di paesi terzi a norma del diritto nazionale.

(21)

La responsabilità primaria di lasciare il territorio degli Stati membri dovrebbe ricadere sui cittadini di paesi terzi che hanno l’obbligo di lasciare il territorio.

(22)

È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio, istituito a norma del presente regolamento, e siano resi disponibili nel sistema d’informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio. L’ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio esecutive e delle decisioni di allontanamento adottate da un altro Stato membro qualora il cittadino di un paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.

(23)

Se un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è soggetto ad una decisione di rimpatrio esecutiva adottata da un altro Stato membro, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare la procedura di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Tale riconoscimento e tale esecuzione possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti non autorizzati all’interno dell’Unione, nonché a limitare i ritardi nella procedura di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato esclusivamente nello Stato membro che l’ha adottata.

(24)

Il riconoscimento di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento sulla base delle informazioni disponibili nell’ordine europeo di rimpatrio non dovrebbe costituire un atto o una decisione. Inoltre, il mancato riconoscimento di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento non dovrebbe costituire un atto o una decisione.

(25)

Qualora uno Stato membro prenda in considerazione il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di rimpatrio esecutiva o di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro (riconoscimento reciproco), gli elementi seguenti possono aiutare lo Stato membro a individuare le situazioni in cui non dovrebbe essere applicato il riconoscimento reciproco e in cui dovrebbe, invece, adottare una decisione di rimpatrio propria. Tali situazioni potrebbero comprendere i casi seguenti: l’esecuzione sarebbe contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, anche in relazione al rimpatrio di determinate categorie di cittadini di paesi terzi, come i minori non accompagnati e le vittime della tratta di esseri umani, per le quali il diritto nazionale prevede un livello di protezione più elevato; sarebbe più rapido adottare una nuova decisione di rimpatrio; le informazioni disponibili nell’ordine europeo di rimpatrio sono incomplete; il cittadino di un paese terzo ha presentato ricorso contro la decisione di rimpatrio nello Stato membro che l’ha adottata; il cittadino di un paese terzo deve essere allontanato verso un paese di rimpatrio diverso da quello determinato nella decisione di rimpatrio o nella decisione di allontanamento dello Stato membro che l’ha adottata o non vi è alcun paese di rimpatrio determinato nella decisione di rimpatrio.

(26)

Al fine di preparare le tappe verso il riconoscimento reciproco obbligatorio, la Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, quali l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) dovrebbero, se del caso, sostenere gli Stati membri, anche individuando le disposizioni e gli adeguamenti necessari per garantire il trattamento automatizzato dell’ordine europeo di rimpatrio.

(27)

Entro la data di adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il modello dell’ordine europeo di rimpatrio, gli Stati membri nonché la Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, quali eu-LISA, dovrebbero iniziare ad attuare disposizioni giuridiche e tecniche affinché l’ordine europeo di rimpatrio possa essere reso disponibile attraverso il sistema d’informazione Schengen.

(28)

Entro il 17 ottobre 2029, la Commissione dovrebbe valutare l’attuazione del riconoscimento reciproco, in particolare riguardo a quanto segue: se le disposizioni giuridiche e tecniche per rendere disponibile l’ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d’informazione Schengen a norma del presente regolamento sono attuate dagli Stati membri e sono efficaci; se le disposizioni giuridiche e tecniche per garantire il trattamento automatizzato dell’ordine europeo di rimpatrio a norma del presente regolamento sono attuate dagli Stati membri; l’efficacia del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento; l’onere che ne deriva per i sistemi giudiziari e amministrativi nazionali e i risultati delle pertinenti attività di formazione e delle attività nel quadro di progetti pilota.

(29)

Sulla base della valutazione sull’attuazione del riconoscimento reciproco la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, proposte legislative, comprese eventuali modifiche mirate per garantire rimpatri efficaci, al fine di introdurre il riconoscimento reciproco e l’esecuzione obbligatori delle decisioni di rimpatrio esecutive e delle decisioni di allontanamento adottate da un altro Stato membro. Qualora non presenti una proposta, la Commissione ne dovrebbe spiegare il motivo.

(30)

Occorre continuare a conferire una dimensione dell’Unione agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso e di soggiorno che proibisca l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d’ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso. Quando un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d’ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare pur non impedendo la rapida partenza del cittadino di tale paese terzo.

(31)

I cittadini di paesi terzi che non hanno rispettato l’obbligo di lasciare il territorio o ai quali non è stato concesso un periodo per la partenza possono essere allontanati con misure coercitive. Le norme rafforzate in materia di allontanamento dovrebbero mirare a garantire conseguenze dirette e immediate nel caso in cui il cittadino di un paese terzo non lasci il territorio prima o entro la scadenza del periodo per la partenza, nonché a prevenire movimenti non autorizzati all’interno dell’Unione e rischi per la sicurezza. Se non vi sono motivi per ritenere che il rimpatrio volontario comprometta la finalità di una procedura di rimpatrio, i cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero poter continuare a essere rimpatriati principalmente in maniera volontaria. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

(32)

Poiché si applica esclusivamente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare, il presente regolamento non incide sulla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione né su altri programmi a sostegno dei rimpatri volontari e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è regolare.

(33)

Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che costituiscono un pericolo per la sicurezza siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l’allontanamento dovrebbe in generale essere la norma e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d’ingresso più lunghi o di durata indeterminata e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all’uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza degli Stati membri siano prontamente allontanati.

(34)

Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e, nel caso di allontanamento, il principio di non respingimento. Le carenze in relazione a parti specifiche del territorio del paese terzo o a categorie di persone identificabili non dovrebbero impedire la conclusione di tali accordi o intese, a condizione che sussistano garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei cittadini di paesi terzi interessati da tali accordi o intese. In particolare, l’accordo o l’intesa dovrebbe stabilire le procedure applicabili al rimpatrio, le condizioni di soggiorno nel paese interessato, gli obblighi e le responsabilità rispettivi delle parti dell’accordo o dell’intesa e le conseguenze di eventuali violazioni dell’accordo o dell’intesa. Se comporta il successivo rimpatrio dal paese terzo, tale accordo o intesa dovrebbe inoltre stabilire le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile, gli obblighi e le responsabilità rispettivi delle parti dell’accordo o dell’intesa, le conseguenze di un cambiamento significativo che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo indipendente di monitoraggio per valutare l’attuazione dell’accordo o dell’intesa. Tale accordo o intesa costituirebbe l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

(35)

Al fine di garantire che gli interessi legittimi connessi alla gestione delle frontiere esterne e alla sicurezza interna degli Stati membri in questione siano sufficientemente tutelati, qualora uno Stato membro negozi un accordo o un’intesa ai fini del presente regolamento con uno dei paesi terzi limitrofi dell’Unione, gli Stati membri che condividono una frontiera comune con tale paese terzo dovrebbero essere informati di tali negoziati in tempo utile prima della conclusione di tale accordo o intesa, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Al momento della conclusione di un accordo o intesa con un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tale accordo o intesa prima della sua applicazione provvisoria o prima della sua entrata in vigore, a seconda di quale si verifichi per prima. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi inosservanza del diritto dell’Unione e di rafforzare ulteriormente la trasparenza relativamente agli accordi o alle intese tra Stati membri e paesi terzi, gli Stati membri potrebbero, su base volontaria, tenere informati la Commissione e gli altri Stati membri in merito allo stato di avanzamento dei negoziati con un paese terzo relativi ad accordi o intese autorizzati a norma del presente regolamento, prima che le parti abbiano raggiunto un accordo definitivo, anche al fine di chiedere la valutazione della Commissione quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’accordo o dell’intesa previsti in corso di negoziazione.

(36)

Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un’effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (12) istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e al rispetto dei diritti fondamentali.

(37)

L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell’applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all’articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto, in particolare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. I minori non accompagnati dovrebbero essere assistiti da un rappresentante o da un una persona designata per salvaguardare l’interesse superiore del minore in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.

(38)

Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di un paese terzo sia un minore, l’autorità competente dovrebbe poter effettuare un accertamento dell’età della persona interessata conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. L’autorità competente dovrebbe poter basarsi sugli accertamenti dell’età completati nell’ambito di procedure precedenti. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all’interno dell’Unione, le autorità competenti potrebbero fare riferimento alla procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348.

(39)

Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiari obblighi per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero avere l’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e di cooperare con le autorità durante l’intera procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione delle autorità competenti ed essere reperibili da queste ultime e dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti per la preparazione e l’esecuzione del rimpatrio. Essi non dovrebbero, inoltre, ostacolare l’allontanamento né fisicamente né verbalmente. Affinché sia considerato come una resistenza verbale, il comportamento del cittadino di un paese terzo interessato dovrebbe essere di natura o carattere tale da superare la semplice obiezione. Dovrebbe spettare in primo luogo ai cittadini di paesi terzi stabilire la loro identità e procurarsi e fornire i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio. Nel caso di mancata osservanza degli obblighi di lasciare il territorio e di cooperare, dovrebbero essere imposte conseguenze effettive, dissuasive e proporzionate, e le autorità competenti dovrebbero adottare le misure pertinenti per garantire il rimpatrio, se del caso anche attraverso misure investigative. I cittadini di paesi terzi che non possono essere allontanati, anche in virtù del principio di non respingimento o a causa della mancata cooperazione con le autorità competenti, non dovrebbero essere esclusi dall’imposizione degli obblighi generali, compresi gli obblighi di rimanere, risiedere e presentarsi alle autorità. Le conseguenze nel caso di inosservanza dell’obbligo di cooperare dovrebbero includere, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale o il sequestro dei documenti di viaggio.

(40)

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi e le misure non connessi al rimpatrio e le disposizioni che disciplinano le prestazioni sociali nel quadro del diritto nazionale.

(41)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, ove del caso, sanzioni penali, compresa la reclusione, conformemente al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(42)

Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l’efficace protezione dei diritti delle persone interessate. È opportuno garantire il necessario accesso al patrocinio, su richiesta, in caso di ricorso o riesame dinanzi a un giudice, fatta salva la possibilità di porre restrizioni all’assistenza e alla rappresentanza legali.

(43)

L’assistenza e la rappresentanza legali includono la preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, comprese la redazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, qualora si svolga un’udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un giudice, per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(44)

La nozione di giudice è un concetto disciplinato dal diritto dell’Unione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale nozione, tra gli altri elementi, può significare soltanto un’autorità che agisce in qualità di terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto della controversia. Tale autorità dovrebbe svolgere funzioni giudiziarie e non è dirimente che sia riconosciuta come giudice ai sensi del diritto nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a organizzare i rispettivi sistemi giudiziari nazionali e a stabilire il numero delle istanze di ricorso. Qualora il diritto nazionale preveda la possibilità di presentare ulteriori ricorsi avverso una decisione di primo grado o di grado successivo, e qualora tale ricorso sia stato presentato, l’allontanamento non dovrebbe essere sospeso tranne se il cittadino di un paese terzo ne chieda la sospensione e un giudice decida di concederla tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale che prevede un effetto sospensivo di tali mezzi di ricorso.

(45)

Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado di giudizio. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e la sospensione dell’esecuzione delle decisioni dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta.

(46)

Sebbene il presente regolamento non preveda l’effetto sospensivo automatico di un ricorso, gli Stati membri dovrebbero, nel pieno rispetto dell’articolo 47 della Carta, garantire che l’allontanamento possa essere sospeso dal giudice competente di primo grado prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio o della decisione che ordina l’allontanamento. Un cittadino di un paese terzo dovrebbe poter presentare una richiesta di sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento, a meno che il diritto nazionale non preveda già la possibilità di una sospensione d’ufficio del provvedimento da parte del giudice competente. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere a norma del diritto nazionale l’effetto sospensivo automatico di un ricorso. Al fine di evitare duplicazioni nella valutazione del rischio di violazione del principio di non respingimento, è opportuno fare affidamento su qualsiasi documento contenuto nel fascicolo, in particolare sulle valutazioni precedenti, comprese, se del caso, quelle effettuate nel contesto di una procedura di asilo.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per garantire un rimpatrio rapido ed efficace, tra cui misure in conseguenza dell’inosservanza e incentivi al rispetto degli obblighi di lasciare il territorio e di cooperare, nonché misure volte a prevenire il rischio di fuga. La fuga comprende azioni quali lasciare il territorio dello Stato membro senza l’autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di un paese terzo. Le norme comuni, senza limitare il diritto degli Stati membri di stabilire misure e criteri supplementari nel diritto nazionale, dovrebbero razionalizzare le prescrizioni relative all’obbligo di cooperare e i criteri per determinare il rischio di fuga. Tali norme comuni dovrebbero inoltre garantire che il trattenimento e alternative al trattenimento siano applicati negli Stati membri per gestire efficacemente la procedura di rimpatrio.

(48)

Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso unicamente ai fini del rimpatrio, ivi compreso per preparare il rimpatrio o la riammissione o per procedere all’allontanamento. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare di norma i 24 mesi in un determinato Stato membro. Se i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare fuggono in un altro Stato membro, i periodi di trattenimento precedenti non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del periodo massimo di trattenimento. I periodi di trattenimento previsti da altri regolamenti o altre direttive che non concernono la procedura di rimpatrio non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del periodo massimo di trattenimento. Le esigenze particolari derivanti dalla valutazione della vulnerabilità dovrebbero essere affrontate durante il trattenimento. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(49)

Qualora il trattenimento sia stato mantenuto per un periodo di 24 mesi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in determinate circostanze, di trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare per periodi aggiuntivi non superiori complessivamente a sei mesi, quando vi sia un rischio di fuga o mutate circostanze indichino una prospettiva ragionevole di allontanamento a causa di nuove informazioni significative. Il trattenimento dovrebbe essere disposto nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile.

(50)

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo superiore a 24 mesi. Qualsiasi trattenimento di questo tipo dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità.

(51)

I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non sia in grado di predisporre tali strutture, dovrebbe essere possibile ricorrere a un istituto penitenziario, mantenendo, per quanto possibile, tali cittadini di paesi terzi separati dai detenuti ordinari. I cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza dovrebbero poter essere sottoposti a misure di sicurezza rafforzate all’interno dei centri di trattenimento.

(52)

I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell’ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente al diritto nazionale.

(53)

L’obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario, ed è previsto dall’, allegato 9, capo 5, della Convenzione internazionale per l’aviazione civile e stabilito nell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa dei Caraibi e del Pacifico, dall’altra (accordo di Samoa). Rimpatri efficaci sono possibili solo se gli Stati ottemperano all’obbligo di riammettere i propri cittadini. Pertanto, gli Stati membri dipendono dalla cooperazione dei paesi terzi per poter attuare rimpatri efficaci. L’Unione e gli Stati membri si avvalgono degli strumenti esistenti, ad esempio l’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e il sostegno dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per migliorare la cooperazione con i paesi terzi ove necessario.

(54)

La dimensione esterna della politica di rimpatrio è parte essenziale dell’approccio globale in materia di gestione della migrazione. Una cooperazione efficace in materia di rimpatrio e riammissione è una componente esterna fondamentale di partenariati equilibrati e globali con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1351. Nelle conclusioni dell’ottobre 2024 il Consiglio europeo ha chiesto, tra l’altro, un’azione rapida per garantire rimpatri efficaci utilizzando come leva tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell’Unione, tra cui la politica in materia di visti, il commercio, lo sviluppo e la diplomazia. È necessario un approccio esteso a tutta l’amministrazione, sia negli Stati membri che nelle istituzioni dell’Unione.

(55)

Poiché la cooperazione dei paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare può rivelarsi difficile nella pratica, e fatta salva la valutazione della cooperazione in materia di riammissione dei paesi terzi di cui all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, qualora uno o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, anche per quanto riguarda la conferma della cittadinanza, l’ottenimento dei documenti di viaggio necessari dalle pertinenti autorità dei paesi terzi e l’organizzazione di operazioni di rimpatrio, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere degli strumenti pertinenti ed esistenti previsti dal diritto dell’Unione, nella misura in cui sono vincolati dagli atti legislativi che istituiscono tali strumenti, nell’ambito di un approccio coordinato dell’Unione volto a migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione.

(56)

Un approccio coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l’efficienza dell’approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa, ove del caso, la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.

(57)

L’efficacia delle procedure di rimpatrio si basa sull’efficienza della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. Lo scambio di informazioni, compresa la condivisione di dati sull’identità e sulla cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e sui loro documenti di viaggio e di altre informazioni pertinenti, dovrebbe basarsi su norme chiare, comprese quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Tali norme dovrebbero rispettare i principi della protezione dei dati e i diritti della persona interessata, garantendo che le informazioni siano esatte e utilizzate unicamente ai fini del rimpatrio, dell’allontanamento, della riammissione e della reintegrazione, e siano protette dall’accesso, dalla divulgazione e dall’uso non autorizzati.

(58)

Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basano la riammissione e un rimpatrio efficace, potrebbe essere necessario ai fini del rimpatrio, dell’allontanamento, della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti ad una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725, e nel rispetto dei diritti degli interessati, nonché conformemente ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta.

(59)

Le autorità competenti responsabili dell’asilo e le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente per garantire rimpatri efficaci.

(60)

Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, con particolare attenzione all’efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell’interoperabilità.

(61)

La cooperazione e l’assistenza tra Stati membri dovrebbero di norma avere luogo anche al fine di consentire il transito attraverso i rispettivi territori, la prestazione di assistenza logistica o altri tipi di assistenza materiale o in natura in relazione a tale transito e l’agevolazione dei trasferimenti verso un altro Stato membro, in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri, o al fine di sostenere la partenza dei cittadini di paesi terzi verso gli Stati membri in cui hanno il diritto di soggiornare.

(62)

L’Unione fornisce sostegno finanziario e operativo, fatto salvo il quadro finanziario pluriennale 2028-2034, al fine dell’efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui tali attività dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo e migrazione, esse possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell’Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e l’assistenza operativa fornita da Frontex ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896.

(63)

La comunicazione in merito all’efficacia del presente regolamento e all’individuazione degli ambiti da migliorare dovrebbe essere basata sulla raccolta e sull’analisi di statistiche esistenti, affidabili e comparabili sull’efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sugli sforzi di reintegrazione. Le norme di cui al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), al regolamento (UE) 2019/1896 e al diritto nazionale dovrebbero essere prese in considerazione e, se necessario, riesaminate per assicurare la pertinenza delle statistiche. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano di valutare l’impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

(64)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l’ordine europeo di rimpatrio. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(65)

Il presente regolamento istituisce un nuovo sistema comune di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che le autorità nazionali sono tenute ad attuare direttamente. Tale nuovo sistema introduce importanti novità volte a migliorare l’efficienza della procedura di rimpatrio, anche per quanto riguarda i paesi terzi di rimpatrio e la dimensione esterna dei rimpatri. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni non contemplate dall’articolo 50, paragrafo 2, del presente regolamento che sostituiranno la direttiva 2008/115/CE e mirano a sostituire pienamente il quadro giuridico previsto da tale direttiva dovrebbero applicarsi a decorrere dal 17 ottobre 2027 al fine di consentire l’adozione di tutte le misure preparatorie e operative necessarie e di garantirne un’attuazione regolare, efficace e coerente a livello dell’Unione e nazionale, nonché di evitare sovrapposizioni tra tale direttiva e il presente regolamento. È pertanto opportuno che le direttive 2001/40/CE e 2008/115/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (21) siano abrogate a decorrere da tale data.

(66)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l’efficienza del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(67)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(68)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, in conformità del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(69)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (22) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (23).

(70)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (24) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (25).

(71)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26).

(72)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(73)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 23 maggio 2025.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Si applica dal 16 ottobre 2026

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare («cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»), nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dei principi generali del diritto dell’Unione, nonché degli obblighi internazionali applicabili, anche in materia di diritti umani.

2.   L’obiettivo del presente regolamento è consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire rimpatri efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo conto dell’approccio globale di cui all’articolo 3, all’articolo 4, lettera h), e all’articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.

Articolo 2

Ambito di applicazione

In parte dal 16 ottobre 2026 (paragrafi 1, 2 e 3) · il resto dal 17 ottobre 2027

1.   Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. dal 16 ottobre 2026

2.   Il presente regolamento non si applica ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione, quali definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). dal 16 ottobre 2026

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1348 e (UE) 2024/1349. dal 16 ottobre 2026

4.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il presente regolamento non si applica al cittadino di un paese terzo che è:

a)

sottoposto a respingimento alle frontiere esterne conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, nel caso di uno Stato membro non vincolato da tale regolamento, respinto dal territorio di quest’ultimo conformemente al diritto nazionale equivalente;

b)

fermato o intercettato dalle competenti autorità in occasione di un attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non ha successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

c)

sottoposto a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità del diritto nazionale;

d)

sottoposto a una procedura di estradizione.

5.   Uno Stato membro può decidere di applicare il presente regolamento a una o più delle categorie di cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c). In tali casi, il presente regolamento si applica a tali categorie di cittadini di paesi terzi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro notifica la sua decisione agli altri Stati membri e alla Commissione.

6.   Qualora uno Stato membro decida di applicare il presente regolamento ai cittadini di paesi terzi che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale, gli articoli 5, 7 e 8 non si applicano.

7.   Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente al paragrafo 4, lettere a) o b), gli Stati membri provvedono affinché il loro trattamento e livello di protezione non siano meno favorevoli di quelli previsti all’articolo 10, paragrafi 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 6, lettere c) ed e), all’articolo 32, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 33 e rispettino il principio di non respingimento.

8.   Il presente regolamento si applica fatto salvo il diritto penale nazionale degli Stati membri, in particolare le disposizioni che stabiliscono sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la reclusione, in relazione al soggiorno irregolare, a condizione che le procedure penali in questione e l’applicazione di tali sanzioni non compromettano il conseguimento di rimpatri efficaci.

Articolo 3

Definizioni

In parte dal 16 ottobre 2026 (punto 3) · il resto dal 17 ottobre 2027

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione, quale definito dall’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399;

2)

«soggiorno irregolare»: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o le condizioni di soggiorno o residenza in tale Stato membro o, nel caso di uno Stato membro non vincolato da tale regolamento, le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza stabilite dal diritto nazionale equivalente;

3)

«paese di rimpatrio»: uno dei paesi seguenti: dal 16 ottobre 2026

a)

un paese terzo che è il paese di origine del cittadino di un paese terzo;

b)

un paese terzo che è il paese di precedente dimora abituale del cittadino di un paese terzo;

c)

un paese terzo di transito nel percorso verso l’Unione conformemente ad accordi o intese di riammissione dell’Unione o degli Stati membri;

d)

un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), in cui il cittadino di un paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;

e)

un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di un paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348 o, nel caso di Stati membri non vincolati da tale regolamento, conformemente a disposizioni equivalenti qualora questi ultimi abbiano introdotto tali disposizioni nel diritto nazionale;

f)

il paese di primo asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di un paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348 o, nel caso di Stati membri non vincolati da tale regolamento, conformemente adisposizioni equivalenti laddove abbiano introdotto tali disposizioni nel diritto nazionale;

g)

un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a), b) o d), con il quale esiste un accordo o un’intesa sulla cui base il cittadino di un paese terzo è accettato, conformemente all’articolo 14 del presente regolamento.

4)

«decisione di rimpatrio»: decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di un paese terzo e attesti o imponga l’obbligo per tale cittadino di un paese terzo di lasciare il territorio degli Stati membri;

5)

«rimpatrio»: le azioni tramite cui un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare:

a)

rimpatria volontariamente ai sensi del punto 8); o

b)

è allontanato dalle autorità competenti dagli Stati membri verso un paese di rimpatrio determinato in una decisione di allontanamento o, se del caso, in una decisione di rimpatrio;

6)

«decisione di allontanamento»: decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari che un cittadino di un paese terzo può essere allontanato verso uno o più paesi di rimpatrio;

7)

«allontanamento»: l’esecuzione di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico dagli Stati membri verso un paese di rimpatrio;

8)

«rimpatrio volontario»: l’uscita dal territorio degli Stati membri di propria iniziativa, con o senza assistenza, e senza ricorrere all’allontanamento, di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare che adempie l’obbligo di lasciare il territorio entro o dopo la scadenza del periodo per la partenza stabilito nella decisione di rimpatrio;

9)

«fuga»: l’azione con cui un cittadino di un paese terzo si sottrae alla disponibilità delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;

10)

«divieto d’ingresso»: decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti ad un cittadino di un paese terzo l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri;

11)

«operazione di rimpatrio»: un’operazione organizzata o coordinata da un’autorità competente o sostenuta da Frontex mediante la quale cittadini di paesi terzi sono rimpatriati da uno o più Stati membri.

Articolo 4

Diritti fondamentali

Si applica dal 16 ottobre 2026

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell’Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, del principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.

CAPO II

PROCEDURA DI RIMPATRIO

SEZIONE 1

PROCEDURA CHE DISPONE IL RIMPATRIO

Articolo 5

Decisione di rimpatrio

In parte dal 16 ottobre 2026 (paragrafi 13 e 15) · il resto dal 17 ottobre 2027

1.   Le autorità competenti dello Stato membro adottano una decisione di rimpatrio, che attesta o impone l’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri, nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel proprio territorio è irregolare.

2.   Una decisione di rimpatrio:

a)

stabilisce un periodo per la partenza, non superiore a 30 giorni, entro il quale il cittadino di un paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri; o

b)

attesta che il cittadino di un paese terzo deve lasciare immediatamente il territorio degli Stati membri.

Il periodo per la partenza da non superare di cui al primo comma, lettera a), può essere e ridotto secondo quanto specificato nel diritto nazionale.

Gli Stati membri possono stabilire nel proprio diritto nazionale le circostanze in cui a un cittadino di un paese terzo è concesso un periodo per la partenza o gli è ordinato di lasciare immediatamente il territorio.

3.   In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera a), una decisione di rimpatrio può stabilire un periodo per la partenza superiore a 30 giorni, tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso.

4.   Le autorità competenti possono prorogare il periodo per la partenza inizialmente stabilito nella decisione di rimpatrio tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso, in particolare, la partecipazione a un programma di rimpatrio e reintegrazione a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, o l’osservanza dell’obbligo di cooperare di cui all’articolo 18.

5.   Le autorità competenti possono ridurre il periodo per la partenza inizialmente stabilito nella decisione di rimpatrio in caso di inosservanza dell’obbligo di cooperare di cui all’articolo 18.

6.   La data a decorrere dalla quale è calcolato il periodo per la partenza è determinata ai sensi del diritto nazionale.

7.   La decisione di rimpatrio è adottata in forma scritta e motivata in fatto e in diritto. Il cittadino di un paese terzo è informato dei mezzi di ricorso disponibili e dei termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di un paese terzo quanto prima possibile conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che l’ha adottata. Qualora il luogo in cui si trova il cittadino di un paese terzo non sia noto, la decisione di rimpatrio è notificata conformemente al diritto nazionale.

8.   Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di fornire solo parzialmente i motivi in fatto di cui al paragrafo 7, laddove il diritto nazionale preveda una limitazione del diritto all’informazione o laddove necessario per salvaguardare l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di un paese terzo è informato dei motivi sostanziali per i quali la decisione di rimpatrio è stata emessa affinché possa accedere a un ricorso effettivo. L’obbligo di informare il cittadino di un paese terzo dei motivi sostanziali non include l’obbligo di divulgare informazioni classificate.

9.   Il paese o i paesi di rimpatrio possono essere determinati nella decisione di rimpatrio a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, prima di effettuare l’allontanamento. Se il cittadino di un paese terzo decide di rimpatriare volontariamente verso un paese diverso dal paese o dai paesi di rimpatrio determinati nella decisione di rimpatrio o nella decisione di allontanamento, non è richiesta l’adozione di una nuova decisione che determini il paese di rimpatrio.

10.   Alle autorità competenti non è preclusa la possibilità di adottare una decisione di rimpatrio qualora sussista un ostacolo all’allontanamento. Se il paese di rimpatrio è stato determinato nella decisione di rimpatrio ed è stato individuato un rischio di respingimento, l’allontanamento verso tale paese di rimpatrio è rinviato conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

11.   Al cittadino di un paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio, incluse informazioni sui mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone possa comprendere. A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita o automatica.

12.   La decisione di rimpatrio è adottata nello stesso atto o in un atto separato contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di un paese terzo o successivamente senza indebito ritardo, e fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo V e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione e internazionale.

13.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello «ordine europeo di rimpatrio» entro il 17 aprile 2027. L’ordine europeo di rimpatrio include i principali elementi della decisione di rimpatrio e, se del caso, la decisione di allontanamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2. dal 16 ottobre 2026

14.   Al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, gli Stati membri utilizzano l’ordine europeo di rimpatrio e lo rendono disponibile attraverso il sistema d’informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860.

15.   Entro la data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 13, gli Stati membri nonché la Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, quali eu-LISA, iniziano ad attuare le necessarie disposizioni giuridiche e tecniche affinché l’ordine europeo di rimpatrio sia reso disponibile attraverso il sistema d’informazione Schengen al fine di agevolare l’adempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 14. La Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, quali eu-LISA, sostengono gli Stati membri, ove opportuno. dal 16 ottobre 2026

16.   Entro il 17 ottobre 2027, la Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, quali eu-LISA, attuano misure volte a garantire la possibilità di un trattamento automatizzato dell’ordine europeo di rimpatrio, al fine di rendere più efficiente l’applicazione dell’articolo 7.

17.   Entro il 17 ottobre 2027, gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie attuate per adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 14.

Articolo 6

Deroghe all’obbligo di adottare una decisione di rimpatrio

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di non adottare una decisione di rimpatrio se il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare è:

a)

trasferito in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;

b)

trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell’articolo 42;

c)

una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all’uscita di una frontiera esterna in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o, nel caso di Stati membri non vincolati da tale regolamento, di controlli equivalenti in conformità del diritto nazionale, evitando per quanto possibile il rinvio della partenza del cittadino di un paese terzo interessato.

2.   La decisione di rimpatrio non è adottata se il cittadino di un paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro.

3.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro nel quale il cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente esige che il cittadino di un paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell’altro Stato membro. Se il cittadino di un paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, lo Stato membro nel cui territorio tale cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente può chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell’articolo 42 o adottare una decisione di rimpatrio a norma dell’articolo 5.

4.   La decisione di rimpatrio non è adottata se si applica la procedura prevista dall’ articolo 7.

Articolo 7

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni di rimpatrio adottate da un altro Stato membro

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Lo Stato membro in cui il cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente («Stato membro di esecuzione») può riconoscere ed eseguire una decisione di rimpatrio esecutiva, e ove opportuno una decisione di allontanamento, adottata nei confronti di tale cittadino da un altro Stato membro («Stato membro che ha adottato la decisione») a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 3. Tale esecuzione è basata sulle informazioni disponibili nell’ordine europeo di rimpatrio ed è effettuata conformemente alle disposizioni e alle procedure nazionali previste dall’articolo 10.

2.   Il riconoscimento non assume necessariamente la forma di una procedura amministrativa. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni o atti amministrativi ai fini del riconoscimento.

3.   Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio o una decisione di allontanamento a norma del paragrafo 1 adotta una decisione di rimpatrio alle condizioni previste dall’articolo 5 o una decisione di allontanamento a norma dell’articolo 10, paragrafo 3.

4.   Lo Stato membro che riconosce o esegue una decisione di rimpatrio o una decisione di allontanamento a norma del paragrafo 1 sospende l’allontanamento qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio o della decisione di allontanamento nello Stato membro che ha adottato la decisione e può adottare una decisione di rimpatrio alle condizioni previste dall’articolo 5.

5.   Qualora lo Stato membro che ha adottato la decisione sospenda o revochi la decisione di rimpatrio o quest’ultima sia annullata da un’autorità amministrativa o da un giudice, lo Stato membro di esecuzione adotta una decisione di rimpatrio alle condizioni previste dall’articolo 5.

6.   Lo Stato membro che ha adottato la decisione fornisce su richiesta allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini del rimpatrio o dell’allontanamento, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860.

7.   L’applicazione del presente articolo non pregiudica il ricorso alle eccezioni di cui all’articolo 6.

8.   Gli Stati membri, entro la data di adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 13, iniziano ad attuare misure preparatorie che potrebbero facilitare il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio o delle decisioni di allontanamento adottate da un altro Stato membro, tra cui, se del caso, disposizioni giuridiche e tecniche nei rispettivi sistemi nazionali, modifiche dei sistemi informatici nazionali, attività di formazione pertinenti e attività nel quadro di progetti pilota.

9.   Entro il 17 ottobre 2029, la Commissione valuta l’attuazione del riconoscimento reciproco a norma del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare riguardo a quanto segue:

a)

se le disposizioni giuridiche e tecniche di cui all’articolo 5, paragrafo 15, per rendere disponibile l’ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d’informazione Schengen, sono attuate dagli Stati membri e sono efficaci;

b)

se le disposizioni giuridiche e tecniche per garantire il trattamento automatizzato dell’ordine europeo di rimpatrio di cui all’articolo 5, paragrafo 16, sono attuate dagli Stati membri;

c)

l’efficacia del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento;

d)

l’onere che ne deriva per i sistemi giudiziari e amministrativi nazionali; e

e)

i risultati delle pertinenti attività di formazione e delle attività nel quadro di progetti pilota.

10.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 9, la Commissione presenta, ove del caso, proposte legislative, comprese eventuali modifiche mirate per garantire rimpatri efficaci, al fine di introdurre il riconoscimento e l’esecuzione obbligatori delle decisioni di rimpatrio esecutive e delle decisioni di allontanamento adottate da un altro Stato membro. Qualora non presenti una proposta, la Commissione ne spiega il motivo.

SEZIONE 2

DIVIETO D’INGRESSO

Articolo 8

Disposizione di un divieto d’ingresso

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso qualora:

a)

il cittadino di un paese terzo sia soggetto ad allontanamento in conformità dell’articolo 10;

b)

l’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell’articolo 5; o

c)

il cittadino di un paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza ai sensi dell’articolo 13.

2.   Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti possono corredare una decisione di rimpatrio o una decisione di allontanamento di un divieto d’ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di un paese terzo.

3.   Il divieto d’ingresso è disposto come parte della decisione di rimpatrio o della decisione di allontanamento o con un atto scritto distinto. Il divieto d’ingresso è notificato al cittadino di un paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone possa comprendere. A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita o automatica.

4.   Le autorità competenti possono imporre un divieto d’ingresso senza adottare una decisione di rimpatrio a un cittadino di un paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all’uscita in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o, nel caso di Stati membri non vincolati da tale regolamento, di controlli equivalenti in conformità del diritto nazionale. In questi casi il divieto d’ingresso può essere imposto e notificato dopo che il cittadino di un paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri, evitando per quanto possibile il rinvio della partenza del cittadino di un paese terzo interessato.

5.   Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare lasci il territorio degli Stati membri prima che sia adottata una decisione di rimpatrio, le autorità competenti possono imporre un divieto d’ingresso senza adottare la decisione di rimpatrio.

6.   Se i motivi per disporre un divieto d’ingresso sono emersi dopo l’emissione di una decisione di rimpatrio, le autorità competenti possono imporre un divieto d’ingresso senza adottare una nuova decisione di rimpatrio.

7.   Le autorità competenti possono astenersi dal disporre un divieto d’ingresso in casi individuali per motivi umanitari, se il cittadino di un paese terzo è una vittima della tratta di esseri umani o se il cittadino di un paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche aderendo a un programma di rimpatrio e reintegrazione.

8.   La durata di un divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i 10 anni. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 5, lettera a), può essere disposto un divieto d’ingresso per un periodo massimo di 20 anni, per motivi debitamente motivati, ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario per impedire al cittadino di paese terzo di entrare nel territorio degli Stati membri.

9.   Il periodo di divieto d’ingresso decorre dalla data in cui il cittadino di un paese terzo lascia il territorio degli Stati membri.

Articolo 9

Revoca, sospensione o riduzione della durata del divieto d’ingresso

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Il divieto d’ingresso può essere revocato, sospeso o ridotto nella durata dall’autorità competente dello Stato membro che ha adottato la decisione se il cittadino di un paese terzo dimostra di essere stato rimpatriato volontariamente, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   L’autorità competente dello Stato membro che ha adottato la decisione può, se lo considera opportuno, revocare, sospendere o ridurre la durata del divieto d’ingresso in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, fatto salvo il paragrafo 3.

3.   Il cittadino di un paese terzo può presentare una richiesta debitamente motivata di revoca, sospensione o riduzione della durata di un divieto d’ingresso, purché abbia lasciato il territorio degli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Un cittadino di un paese terzo nei cui confronti sia stato disposto un divieto d’ingresso per un periodo superiore a 10 anni in conformità dell’articolo 8, paragrafo 8, o dell’articolo 13, paragrafo 5, lettera a), può, 10 anni dopo aver lasciato il territorio degli Stati membri, chiedere allo Stato membro che ha adottato la decisione di riesaminare l’opportunità di revocare, sospendere o ridurre il divieto d’ingresso, tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, compreso, se del caso, se il cittadino di un paese terzo continui a rappresentare un rischio per la sicurezza ai sensi dell’articolo 13 e se il divieto d’ingresso continui a essere necessario per impedire l’ingresso del cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri. La richiesta di riesame è debitamente motivata.

5.   Gli Stati membri possono subordinare la revoca del divieto d’ingresso al rimborso delle spese sostenute per l’allontanamento del cittadino di un paese terzo.

SEZIONE 3

ESECUZIONE DEL RIMPATRIO

Articolo 10

Allontanamento

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per allontanare un cittadino di un paese terzo soggetto ad una decisione di rimpatrio o ad una decisione di allontanamento, quando:

a)

non ha ottemperato all’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 5;

b)

non coopera con le autorità competenti;

c)

rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 13;

d)

si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito in conformità dell’articolo 5;

e)

le autorità competenti ritengono che l’allontanamento sia necessario e proporzionato, conformemente al diritto nazionale, per motivi diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d);

2.   Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di consentire o agevolare il rimpatrio volontario di un cittadino di un paese terzo altrimenti soggetto ad allontanamento a norma del paragrafo 1, in particolare qualora si ritenga che ciò comporti un rimpatrio più rapido ed efficace.

3.   Una decisione di allontanamento può essere adottata dalle autorità competenti nei confronti di qualsiasi cittadino di un paese terzo che sia sottoposto a rimpatrio. Se è adottata una decisione di allontanamento, essa è redatta per iscritto e può essere contenuta nella stessa decisione di rimpatrio oppure figurare come decisione o atto amministrativo o giudiziario distinto o come parte di un’altra decisione amministrativa o giudiziaria.

4.   Qualora il paese di rimpatrio non sia stato ancora determinato o qualora esso differisca dal paese di rimpatrio precedentemente determinato, l’autorità competente individua uno o più paesi di rimpatrio nella decisione di rimpatrio o nella decisione di allontanamento prima di procedere all’allontanamento.

5.   Se viene adottata una decisione di allontanamento, essa è motivata in fatto e in diritto. Il cittadino di un paese terzo è informato dei mezzi di ricorso disponibili e dei termini per esperirli. La decisione di allontanamento è notificata al cittadino di un paese terzo quanto prima possibile conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che ha adottato la decisione.

6.   Se viene adottata una decisione di allontanamento, al cittadino di un paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta o orale dei principali elementi di tale decisione, incluse informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone possa comprendere. A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita o automatica.

7.   Qualora il cittadino di un paese terzo indichi, o le autorità dello Stato membro vengano a conoscenza di indizi rilevanti del fatto che l’allontanamento violerebbe il principio di non respingimento, le autorità competenti rinviano il cittadino di un paese terzo alla procedura appropriata, compresa, se del caso, la procedura di asilo in conformità del regolamento (UE) 2024/1348, o nel caso di Stati membri non vincolati dal presente regolamento, conformemente alle disposizioni equivalenti qualora questi ultimi abbiano introdotto tali disposizioni nel diritto nazionale, o valutano se l’allontanamento sia conforme al principio di non respingimento ai sensi del diritto nazionale. Il cittadino di un paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali informazioni pertinenti relative alla sua situazione personale al fine di dimostrare la sua affermazione secondo cui l’allontanamento violerebbe il principio di non respingimento. Le autorità competenti possono basarsi su un’eventuale precedente valutazione del rischio di respingimento di tale cittadino di un paese terzo, o tenerne conto. Qualsiasi ulteriore valutazione volta a stabilire l’esistenza di un rischio di respingimento è effettuata solo se le informazioni pertinenti sono state comprovate.

8.   Gli Stati membri possono decidere che il principio di non respingimento possa essere valutato da un’autorità diversa dall’autorità competente che adotta o esegue la decisione di rimpatrio.

9.   Eventuali misure coercitive adottate per eseguire l’allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell’uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente al diritto nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.

10.   Nell’effettuare l’allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all’allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell’allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio (28).

Articolo 11

Condizioni per il rinvio dell’allontanamento

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   L’allontanamento di cui all’articolo 10 è rinviato nei casi seguenti:

a)

qualora violi il principio di non respingimento; o

b)

quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio in conformità dell’articolo 28.

2.   L’allontanamento di cui all’articolo 10 può essere rinviato, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale. Qualora sussista un rischio di fuga, possono essere applicate misure supplementari a norma del paragrafo 7 del presente articolo.

3.   Se il cittadino di un paese terzo chiede il rinvio dell’allontanamento, la richiesta dev’essere debitamente motivata.

4.   Gli Stati membri forniscono al cittadino di un paese terzo interessato una conferma scritta del rinvio conformemente al paragrafo 1 o 2 e dei diritti di cui beneficia durante il rinvio. La traduzione della conferma può essere comunicata oralmente al cittadino di un paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone possa comprendere, anche ricorrendo a servizi di interpretazione.

5.   Il rinvio dell’allontanamento è riesaminato in caso di mutamento delle circostanze pertinenti.

6.   Per quanto riguarda la situazione del cittadino di un paese terzo, compreso il rispetto da parte del cittadino di un paese terzo degli obblighi previsti dal presente regolamento, durante i periodi per i quali l’allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:

a)

i bisogni primari;

b)

l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;

c)

le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

d)

l’accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;

e)

le esigenze particolari delle persone vulnerabili.

7.   Ove sia disposto il rinvio dell’allontanamento, possono essere applicate le misure di cui agli articoli 18, 23 e 29 se le condizioni sono soddisfatte.

Articolo 12

Monitoraggio dell’allontanamento

Si applica dal 17 ottobre 2027

Gli Stati membri prevedono un sistema indipendente di monitoraggio dei rimpatri. Gli Stati membri possono avvalersi dei meccanismi di monitoraggio esistenti, quali le strutture e le competenze istituite a norma del regolamento (UE) 2024/1356, pertinenti ai fini del presente articolo.

Articolo 13

Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi:

a)

che rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, anche qualora siano oggetto di una segnalazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

b)

qualora vi siano ragionevoli indizi per ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (30), o abbiano commesso un reato che comporta una pena privativa della libertà di almeno due anni ai sensi del diritto nazionale o abbiano commesso molteplici reati che comportano una pena privativa della libertà di almeno un anno ai sensi del diritto nazionale;

c)

per i quali esistono indizi concreti del loro coinvolgimento in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

d)

per i quali esistono ragionevoli indizi della loro intenzione di commettere un reato di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro;

e)

per i quali esistono ragionevoli indizi del fatto che essi rappresentino qualsiasi altra minaccia per la sicurezza individuata ai sensi del diritto nazionale.

2.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), si applica anche ai cittadini di paesi terzi qualora esistano ragionevoli indizi del fatto che essi abbiano istigato o altrimenti concorso alla commissione dei reati o degli atti di cui a tali lettere.

3.   I cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo sono soggetti ad allontanamento in conformità dell’articolo 10.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le decisioni di rimpatrio relative a cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo siano gestite ed eseguite in via prioritaria.

5.   In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo possono essere:

a)

soggetto ad un divieto d’ingresso disposto in conformità dell’articolo 8 che superi la durata massima di cui all’articolo 8, paragrafo 8, o di un divieto d’ingresso di durata indeterminata, ove giustificato e proporzionato al rischio per la sicurezza rappresentato dal cittadino di un paese terzo; in tali casi si applicano le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 4;

b)

trattenuti in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera c);

c)

trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari, per quanto possibile;

d)

sottoposti a trattenimento per periodi supplementari superiori alla durata massima di cui all’articolo 30, paragrafo 3, che sono determinati da un giudice tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che sono sottoposti al riesame di un giudice almeno ogni tre mesi.

6.   Qualora la minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale rappresentata da cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera a), non possa essere affrontata efficacemente ai sensi del presente articolo, gli Stati membri possono disporre altre misure previste dal diritto nazionale. Quando adottano una decisione in merito, gli Stati membri provvedono affinché la misura sia necessaria e proporzionata in considerazione della gravità di tale minaccia o del pericolo rappresentati dalla persona in questione.

7.   Gli Stati membri possono basarsi su un’esistente valutazione approfondita di sicurezza concernente tutte le circostanze pertinenti, effettuata dalle autorità competenti nelle fasi precedenti, anche nel contesto delle procedure di asilo, di rilascio dei visti e di controllo alle frontiere, compresi gli accertamenti.

Articolo 14

Rimpatrio verso un paese terzo con il quale esiste un accordo o un’intesa

Si applica dal 16 ottobre 2026

1.   Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare verso un paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, punto 3), lettera g), richiede la conclusione di un accordo o di un’intesa con tale paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani, in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.

2.   L’accordo o l’intesa conclusi ai sensi del paragrafo 1 stabiliscono quanto segue:

a)

le procedure applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dagli Stati membri verso il paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, punto 3), lettera g);

b)

le condizioni di soggiorno del cittadino di un paese terzo nel paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, punto 3), lettera g), compresi i rispettivi obblighi e responsabilità delle parti di tale accordo o intesa;

c)

gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;

d)

le conseguenze delle violazioni di tale accordo o intesa o di un cambiamento significativo che incida negativamente sulla situazione nel paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, punto 3), lettera g).

3.   Se un accordo o un’intesa conclusi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo prevedono il successivo rimpatrio in un paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d), tale accordo o intesa stabiliscono, in aggiunta al paragrafo 2 del presente articolo, quanto segue:

a)

le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile;

b)

i rispettivi obblighi e responsabilità delle parti di tale accordo o intesa;

c)

le conseguenze di un cambiamento significativo che incida negativamente sulla situazione nel paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, punto 3), lettera g);

d)

un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l’effettiva applicazione dell’accordo o dell’intesa.

Un accordo o l’intesa ai sensi del primo comma del presente paragrafo può includere le condizioni per il trattenimento nel paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, punto 3), lettera g).

4.   Gli Stati membri informano in tempo utile gli Stati membri interessati in merito ai negoziati su un accordo o un’intesa di cui al paragrafo 1 con un paese terzo che condivide con tali Stati membri una frontiera comune. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli accordi o alle intese bilaterali o multilaterali conclusi a norma del paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore, o, qualora un accordo o un’intesa debbano essere applicati in via provvisoria, prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria. La Commissione e gli altri Stati membri sono inoltre informati in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.

5.   I minori non accompagnati non sono rimpatriati in un paese di rimpatrio di cui all’articolo 3, punto 3), lettera g), ai sensi di un accordo o di un’intesa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

SEZIONE 4

RIMPATRIO DI MINORI

Articolo 15

Interesse superiore del minore

Si applica dal 16 ottobre 2026

L’interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Accertamento dell’età del minore

Si applica dal 16 ottobre 2026

1.   Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di un paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altri indizi rilevanti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di un paese terzo sia o meno un minore, l’autorità competente può procedere a un accertamento dell’età conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. Ai fini di tale accertamento dell’età, l’autorità competente può tenere conto della procedura stabilita all’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

2.   L’autorità competente può basarsi su un accertamento dell’età esistente effettuato nelle fasi precedenti della procedura di rimpatrio o nel corso di altre procedure pertinenti.

3.   Ciascuno Stato membro può riconoscere l’esito di un accertamento dell’età effettuato da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato eseguito in conformità del diritto dell’Unione.

4.   Il rifiuto di sottoporsi a un accertamento dell’età, compresa la visita medica, non osta a che l’autorità competente prosegua la procedura di rimpatrio. Tale rifiuto può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il cittadino di un paese terzo non sia un minore.

Articolo 17

Rimpatrio di minori non accompagnati

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l’interesse superiore del minore.

2.   È nominato un rappresentante o una persona designata per salvaguardare l’interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, in suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato riceve una formazione adeguata sulla comunicazione adatta ai minori e commisurata all’età e comunica, anche mediante il ricorso a servizi di interpretazione, in una lingua che il minore comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere. Tale persona può essere la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo o del Consiglio (32) laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell’articolo 27 della medesima direttiva.

3.   Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell’interesse superiore del minore. Al più tardi prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.

Capo III

OBBLIGHI DEL CITTADINO DI UN PAESE TERZO

Articolo 18

Obbligo di cooperare

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   I cittadini di paesi terzi ottemperano all’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e hanno l’obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.

2.   I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale ai fini del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri, i cittadini di paesi terzi:

a)

rimangono a disposizione delle autorità competenti nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto, non fuggono, nemmeno in un altro Stato membro, e si presentano alla partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio secondo quanto stabilito dall’autorità competente;

b)

non ostacolano fisicamente o verbalmente il rimpatrio;

c)

forniscono, senza indebito ritardo, tutte le informazioni, i documenti e la documentazione fisica e digitale di cui dispongono, comprese copie e registrazioni elettroniche, pertinenti per stabilire o verificare la loro identità, o la loro cittadinanza, o altrimenti pertinenti nell’ambito della procedura di rimpatrio o che si può ragionevolmente presumere che siano in grado di ottenere, in particolare forniscono alle autorità competenti un documento d’identità o di viaggio o cooperano per ottenere un documento d’identità o di viaggio;

d)

non distruggono, occultano, né eliminano in altro modo le informazioni, i documenti e la documentazione di cui alla lettera c), non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta, né inducono altrimenti in errore le autorità, né si oppongono in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio;

e)

forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;

f)

forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati, sugli itinerari di viaggio percorsi o su altri paesi terzi con cui potrebbero avere altri legami in grado di facilitare il rimpatrio;

g)

forniscono dati biometrici quali definiti nel diritto dell’Unione e nazionale, compreso l’articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

h)

ottemperano alle prescrizioni di viaggio dei vettori e alle prescrizioni di ingresso delle autorità dei paesi terzi, comprese le prescrizioni sanitarie, quando tali prescrizioni sono di norma imposte ai viaggiatori internazionali;

i)

comunicano, su richiesta delle autorità competenti, recapiti precisi, compresi l’attuale luogo di residenza, l’indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;

j)

forniscono, senza indebito ritardo, informazioni su eventuali modifiche dei recapiti di cui alla lettera i);

k)

ottemperano alle misure imposte a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 1, per l’intera durata della procedura di rimpatrio;

l)

forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste nell’ambito delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati al fine di ottenere i documenti di viaggio e cooperano con tali autorità ove necessario;

m)

si presentano di persona o in videoconferenza, come richiesto dalle autorità competenti, dinanzi alle autorità nazionali o dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità al fine di acquisire i documenti di viaggio e di stabilire la loro identità o la loro cittadinanza;

n)

se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione;

o)

ottemperano alle altre misure supplementari pertinenti in relazione al rimpatrio a norma del diritto nazionale.

Gli obblighi imposti al cittadino di un paese terzo a norma del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi e le misure non connessi al rimpatrio previsti dal diritto nazionale.

4.   Le informazioni, i documenti e la documentazione di cui al paragrafo 3, lettera c), o, se non disponibili, le loro copie e registrazioni elettroniche, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:

a)

il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, la cittadinanza o le cittadinanze o il fatto che sono apolidi;

b)

i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, se pertinenti per svolgere la procedura di rimpatrio o per determinare il paese di rimpatrio;

c)

il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di rilascio di qualsiasi documento d’identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti da essi forniti che l’autorità competente ritiene pertinenti ai fini della loro identificazione, dello svolgimento della procedura di rimpatrio e della determinazione del paese di rimpatrio;

d)

eventuali permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo;

e)

eventuali decisioni di rimpatrio, decisioni di allontanamento adottate o divieti d’ingresso disposti da un altro Stato membro;

f)

il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio, i paesi attraversati e la documentazione di viaggio.

5.   Qualora decidano di trattenere documenti necessari per il rimpatrio di cui al paragrafo 3, lettera c), le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di un paese terzo riceva senza indebito ritardo fotocopie o altra prova adeguata del trattenimento dei documenti. Nel caso di rimpatrio volontario, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di un paese terzo al momento della partenza o dell’arrivo nel paese terzo.

6.   Il cittadino di un paese terzo deve essere reperibile mediante i mezzi di comunicazione, come definiti dal diritto nazionale. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di un paese terzo e notificata a quest’ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dagli Stati membri o dall’Unione ai fini di tale comunicazione.

Articolo 19

Rischio di fuga

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale se sono soddisfatti uno o più dei criteri seguenti:

a)

il cittadino di un paese terzo è entrato o si è spostato senza autorizzazione nel territorio di uno Stato membro, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;

b)

il cittadino di un paese terzo è soggetto ad una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio attualmente soggiorna irregolarmente, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d’informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;

c)

il cittadino di un paese terzo non rispetta una o più misure imposte in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 22, o esprime o dimostra l’intenzione di non rispettarle;

d)

il cittadino di un paese terzo è rientrato nel territorio degli Stati membri in violazione di un valido divieto d’ingresso.

2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze del caso individuale. La valutazione tiene in conto uno o più dei criteri seguenti relativi al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare:

a)

mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;

b)

inosservanza dell’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro il periodo per la partenza stabilito conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a);

c)

esistenza di motivi per ritenere che, nell’imminenza della partenza, il cittadino di un paese terzo intenda violare l’obbligo di cooperare di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a);

d)

uso di documenti d’identità o di viaggio, permessi di soggiorno, visti o documenti che giustificano le condizioni d’ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

e)

mancata partecipazione alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione, se richiesta dalle autorità competenti;

f)

assenza di radicamento sociale, in particolare di legami familiari e insufficienza di mezzi di sussistenza.

g)

inosservanza degli obblighi a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettere da a) a d), f), h), k), l) e m), compresa la mancata cooperazione nell’ottenimento dei documenti di viaggio;

h)

criteri diversi da quelli stabiliti dalle lettere da a) a g), se previsti dal diritto nazionale.

CAPO IV

MISURE PER PROMUOVERE IL RIMPATRIO E ALTERNATIVE AL TRATTENIMENTO

Articolo 20

Disponibilità al fine della procedura di rimpatrio

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Al fine di preparare e garantire un rimpatrio efficace o di incentivare ulteriormente l’osservanza degli obblighi di lasciare il territorio e cooperare, gli Stati membri possono imporre al cittadino di un paese terzo una o più delle misure seguenti:

a)

l’obbligo di rimanere all’interno di una zona geografica nel territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;

b)

l’obbligo di risiedere presso un indirizzo o in un luogo specifici stabiliti dalle autorità competenti;

c)

l’obbligo di presentarsi alle autorità competenti in determinati orari, di persona o con altri mezzi precisati nel diritto nazionale;

d)

misure diverse da quelle di cui alle lettere da a) a c), se previste dal diritto nazionale.

2.   Qualsiasi misura di cui al paragrafo 1 si applica solo in quanto compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l’interesse superiore del minore.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere imposte anche ai cittadini di paesi terzi che non possono essere allontanati a causa della loro mancata cooperazione con le autorità competenti.

4.   Le autorità competenti possono concedere al cittadino di un paese terzo, su sua richiesta, il permesso di non ottemperare temporaneamente a una misura di cui al paragrafo 1.

5.   Il cittadino di un paese terzo è informato se il permesso di cui paragrafo 4 sia stato concesso o meno.

6.   Il cittadino di un paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso a norma del paragrafo 4 per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio, qualora ciò comporti la violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 e la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di un paese terzo informa in anticipo di tali convocazioni le autorità competenti.

7.   Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di un paese terzo interessato.

8.   Il cittadino di un paese terzo è informato della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle conseguenze dell’inosservanza di tale decisione, compreso il trattenimento a norma dell’articolo 29.

Articolo 21

Misure investigative

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Fatte salve le misure investigative per altri motivi non connessi al rimpatrio conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri possono, ove necessario, proporzionato e debitamente giustificato al fine di preparare o garantire un rimpatrio efficace:

a)

perquisire il cittadino di un paese terzo e, previo ordine giudiziario o, conformemente al diritto nazionale pertinente, ordine amministrativo, ove necessario, proporzionato e debitamente giustificato dall’urgenza di tale perquisizione, il suo luogo di residenza o altri locali pertinenti;

b)

adottare misure amministrative al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di fornire dati biometrici, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, comprese le impronte digitali, che potrebbero includere la possibilità di ricorrere in ultima istanza a mezzi di coercizione qualora un cittadino di un paese terzo non fornisca dati biometrici come disposto dall’articolo 18, paragrafo 3, lettera g);

c)

perquisire e sequestrare effetti personali, dispositivi elettronici e altri elementi rilevanti;

d)

imporre altre misure investigative, se previste dal diritto nazionale.

2.   Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono avere luogo senza il consenso del cittadino di un paese terzo interessato.

3.   Le misure investigative imposte conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c), devono rispettare i diritti fondamentali ed essere soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e nazionale.

Articolo 22

Conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di cooperare

Si applica dal 17 ottobre 2027

In caso di inosservanza dell’obbligo di cooperare di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e delle prescrizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, gli Stati membri impongono al cittadino di un paese terzo interessato una o più delle misure di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e possono imporre una o più delle misure seguenti che devono essere efficaci e proporzionate:

a)

il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità, se previsto dal diritto nazionale, a meno che ciò non comporti l’impossibilità per il cittadino di paesi terzi di provvedere ai propri bisogni primari;

b)

il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario, compreso il rifiuto o la riduzione dell’assistenza nell’ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell’articolo 44, paragrafo 3;

c)

il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, se previsto dal diritto nazionale;

d)

la proroga della durata di un divieto d’ingresso fino alla durata massima di cui all’articolo 8, paragrafo 8;

e)

sanzioni penali, compresa la reclusione, se previste dal diritto nazionale;

f)

sanzioni pecuniarie;

g)

misure o conseguenze diverse da quelle di cui alle lettere da a) a f), se previste dal diritto nazionale.

Articolo 23

Alternative al trattenimento

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Gli Stati membri possono imporre una o più delle seguenti alternative al trattenimento, tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di un paese terzo interessato, compreso il livello del rischio di fuga valutato conformemente all’articolo 19:

a)

la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;

b)

il ricorso alla sorveglianza elettronica;

c)

misure diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), se previste dal diritto nazionale.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 mirano principalmente a garantire il rimpatrio efficace e tempestivo del cittadino di un paese terzo.

3.   La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 1 è motivata in fatto e in diritto.

4.   I cittadini di paesi terzi sono informati per iscritto della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 1 e delle conseguenze dell’inosservanza di tale decisione, compreso il trattenimento a norma dell’articolo 29.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di applicare le misure di cui al paragrafo 1 siano riesaminate da un giudice su richiesta de cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio.

CAPO V

GARANZIE E MEZZI DI RICORSO

SEZIONE 1

GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 24

Diritto all’informazione

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Le autorità competenti provvedono affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti al rimpatrio siano informati in merito a quanto segue:

a)

lo scopo della procedura;

b)

i loro obblighi di cui agli articoli 18 e 20, le conseguenze dell’inosservanza di cui all’articolo 22 e all’articolo 29, paragrafo 3, lettera e), l’esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d’informazione Schengen e il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro in conformità dell’articolo 7;

c)

la consulenza e i programmi in materia di rimpatrio e reintegrazione di cui all’articolo 44;

d)

i loro diritti procedurali conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell’articolo 25.

2.   Le informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono comunicate senza indebito ritardo in una lingua ad essi comprensibile o che ragionevolmente si suppone possano comprendere. Tali informazioni possono essere fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico e, se necessario, integrati oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione o traduzione. Nel caso di minori non accompagnati, le informazioni sono fornite in maniera commisurata all’età, con il coinvolgimento del rappresentante o della persona designata ad assistere il minore di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

3.   Se l’autorità competente procede all’allontanamento sulla base di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento che ha determinato più di un paese di rimpatrio, il cittadino di un paese terzo è informato del paese di rimpatrio verso il quale sarà allontanato con sufficiente anticipo rispetto all’allontanamento.

Articolo 25

Assistenza e rappresentanza legali

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Nel caso di ricorso dinanzi a un giudice conformemente all’articolo 27, gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo, su sua richiesta, siano fornite la necessaria assistenza e rappresentanza legali gratuite.

2.   Le autorità competenti provvedono affinché i minori non accompagnati siano rappresentati e assistiti in modo da consentire loro di godere dei propri diritti e di adempiere ai propri obblighi previsti dal presente regolamento.

3.   L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, abilitate o autorizzate ai sensi del diritto nazionale ad assistere o rappresentare il cittadino di un paese terzo, o da organizzazioni non governative accreditate conformemente al diritto nazionale a fornire servizi o rappresentanza legali ai cittadini di paesi terzi.

4.   Gli Stati membri possono escludere la concessione dell’assistenza e della rappresentanza legali gratuite nel procedimento di ricorso se:

a)

si ritiene che il cittadino di un paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;

b)

si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;

c)

il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d’impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d’appello;

d)

il cittadino di un paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.

5.   Il cittadino di un paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria e informa immediatamente le autorità competenti di qualsiasi cambiamento significativo della sua situazione finanziaria, a meno che il diritto nazionale non preveda l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite indipendentemente dalla situazione finanziaria della persona.

6.   Ad eccezione dell’assistenza fornita ai minori non accompagnati, gli Stati membri possono:

a)

imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all’assistenza e alla rappresentanza legali gratuite;

b)

richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora la situazione finanziaria del cittadino di un paese terzo sia migliorata nel corso della procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di un paese terzo;

c)

prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni relative all’assistenza e alla rappresentanza legali, ma non più favorevole.

7.   Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite in relazione a un ricorso dinanzi a un giudice in conformità dell’articolo 27 oppure applicano le norme esistenti per i ricorsi di diritto interno di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l’accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

8.   Se un’autorità diversa da un giudice decide di non concedere l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite, ritenendo che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il cittadino di un paese terzo ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice.

9.   Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.

SEZIONE 2

MEZZI DI RICORSO

Articolo 26

Diritto a un ricorso effettivo

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 8 e all’articolo 10, paragrafo 3, dinanzi al giudice competente a norma del diritto nazionale.

2.   Il ricorso effettivo prevede l’esame completo degli elementi di fatto e di diritto.

3.   Qualora gli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice incaricato del ricorso avverso una decisione di rimpatrio o una decisione di allontanamento, integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, facciano ritenere che il cittadino di un paese terzo interessato sia esposto ad un rischio di respingimento, è verificata l’osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento.

4.   L’annullamento o la revoca di un elemento non essenziale di una decisione di rimpatrio non comporta l’annullamento o la revoca del resto della decisione interessata.

Articolo 27

Ricorso dinanzi al giudice competente

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale un termine, non superiore a 14 giorni, per la presentazione di un ricorso avverso le decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 8 e all’articolo 10, paragrafo 3, dinanzi a un giudice di primo grado.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che entro 16 ottobre 2026 prevedono nel diritto nazionale termini per la presentazione di un ricorso pari o superiori a 30 giorni possono mantenere o stabilire nel diritto nazionale un termine per la presentazione di un ricorso che non supera i 30 giorni.

2.   I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 8 e all’articolo 10, paragrafo 3, è notificata al cittadino di un paese terzo o è considerata come notificata a norma del diritto nazionale.

3.   Se la decisione di rimpatrio è basata sul rifiuto o la revoca del soggiorno regolare, o è adottata nel medesimo provvedimento, i termini per impugnare la decisione di rimpatrio possono essere quelli stabiliti dal diritto nazionale per impugnare una decisione di negare il soggiorno regolare o di porvi fine.

4.   Se un divieto d’ingresso è disposto o una decisione di allontanamento è adottata contestualmente ad una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 12, essi sono impugnati insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento ed entro gli stessi termini. Se un divieto d’ingresso è disposto o una decisione di allontanamento è adottata separatamente da una decisione di rimpatrio o costituiscono l’unica decisione impugnata, essi possono essere impugnati separatamente.

Articolo 28

Effetto sospensivo

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Sebbene il presente regolamento non preveda l’effetto sospensivo automatico di un ricorso, gli Stati membri garantiscono, nel pieno rispetto dell’articolo 47 della Carta, che l’allontanamento possa essere sospeso dal giudice competente di primo grado prima dell’esecuzione delle decisioni adottate a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 10, paragrafo 3. L’allontanamento può essere sospeso su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato fino al termine per la presentazione del ricorso a norma dell’articolo 27 o, qualora sia stato presentato un ricorso, nelle more dell’esito di tale ricorso, a meno che il diritto nazionale non preveda già che l’esecuzione di tale decisione possa essere sospesa d’ufficio. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che prevedono l’effetto sospensivo automatico dei mezzi di ricorso dinanzi a un giudice di primo grado.

2.   Nel valutare la richiesta a norma del paragrafo 1, il giudice può basarsi sugli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, inclusa qualsiasi valutazione di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura di rimpatrio e, se del caso, della procedura di asilo.

3.   Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una decisione di primo grado o di grado successivo, l’allontanamento non è sospeso, salvo che il diritto nazionale attribuisca effetto sospensivo a tali mezzi di ricorso o il cittadino di un paese terzo ne chieda la sospensione e il giudice competente la conceda in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto.

CAPO VI

TRATTENIMENTO

Articolo 29

Motivi di trattenimento

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato.

2.   Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo soltanto a fini di rimpatrio, ivi compresa la fase preparatoria dello stesso, di riammissione o per procedere all’allontanamento.

3.   Un cittadino di un paese terzo può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:

a)

sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell’articolo 19;

b)

il cittadino di un paese terzo evita od ostacola la riammissione, la preparazione del rimpatrio o l’allontanamento;

c)

il cittadino di un paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza ai sensi dell’articolo 13;

d)

per determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza;

e)

inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 3, lettere da a) a d), f), h), k), l) e m), compresa la mancata cooperazione nell’ottenimento dei documenti di viaggio;

f)

altri motivi pertinenti necessari e proporzionati relativi al rimpatrio, previsti dal diritto nazionale, per garantire procedure di rimpatrio efficaci.

4.   Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è comunicata oralmente o per iscritto al cittadino di un paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone possa comprendere, anche ricorrendo a servizi di interpretazione o traduzione.

5.   Nel trattenere un cittadino di un paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto del fatto che il cittadino di un paese terzo sia o meno una persona vulnerabile.

Articolo 30

Periodo di trattenimento

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano i motivi di cui all’articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio del cittadino di un paese terzo sia eseguito efficacemente.

2.   Quando risulta che i motivi di cui all’articolo 29 non sono più presenti, il cittadino di un paese terzo è rilasciato dal trattenimento a norma del presente regolamento. Il rilascio non osta all’applicazione di misure in conformità degli articoli 20 e 23.

3.   Il trattenimento non supera i 12 mesi in uno Stato membro. Se la procedura di rimpatrio rischia di protrarsi a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, o in altre circostanze eccezionali previste dal diritto nazionale, il trattenimento può essere disposto per un periodo più lungo ma non superiore ai 24 mesi in uno Stato membro.

Se il cittadino di un paese terzo si è spostato in un altro Stato membro e la sua condotta costituisce un motivo di trattenimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, si applica un nuovo periodo di trattenimento.

4.   Dopo la scadenza del periodo massimo di trattenimento di 24 mesi ai sensi del paragrafo 3, il trattenimento può essere applicato per ulteriori periodi complessivamente non superiori a sei mesi, qualora sussista un rischio di fuga e qualora uno o più dei seguenti cambiamenti delle circostanze indichi una ragionevole prospettiva di allontanamento:

a)

esistono nuove informazioni significative sull’identità del cittadino di un paese terzo;

b)

un documento di viaggio è stato ottenuto o si può ragionevolmente presumere che sia ottenuto in ragione di un cambiamento delle circostanze;

c)

la cooperazione con il paese terzo interessato è migliorata.

Nel trattenere un cittadino di un paese terzo in conformità del presente paragrafo, le autorità competenti danno priorità a tale caso al fine di garantire che il trattenimento sia mantenuto per un periodo il più breve possibile.

5.   La scadenza dei periodi massimi di trattenimento in conformità dei paragrafi 3 e 4 non osta all’applicazione delle misure conformemente agli articoli 20 e 23.

6.   Qualora un cittadino di un paese terzo cooperi al rimpatrio durante il trattenimento, il rimpatrio volontario del cittadino di un paese terzo interessato è organizzato, se del caso, senza indebito ritardo. Il trattenimento può, se del caso, essere mantenuto fino alla partenza per garantire un rimpatrio efficace in conformità dei paragrafi 3 e 4.

Articolo 31

Riesame dei provvedimenti di trattenimento

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattenimento sia riesaminato almeno ogni sei mesi su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattenimento di minori non accompagnati sia riesaminato d’ufficio almeno ogni tre mesi o su richiesta del minore non accompagnato interessato o del rappresentante o della persona nominata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2.

3.   Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri:

a)

provvedono a un riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere nel più breve tempo possibile entro un periodo stabilito nel diritto nazionale dall’inizio del trattenimento; oppure

b)

accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di agire in giudizio per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere nel più breve tempo possibile entro un termine stabilito nel diritto nazionale dall’avvio del relativo procedimento. In simili casi, all’inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di un paese terzo in merito alla possibilità di agire in giudizio.

Se un cittadino di un paese terzo è trattenuto per un periodo superiore al periodo massimo di trattenimento di 24 mesi a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, e tale proroga supera i tre mesi, il trattenimento è sottoposto al riesame di un giudice almeno ogni tre mesi.

Articolo 32

Condizioni di trattenimento

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti, nella misura del possibile, separati dai detenuti ordinari.

2.   I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno accesso a spazi all’aria aperta. L’accesso a spazi all’aria aperta può essere limitato per un periodo di tempo circoscritto, se necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento del centro di trattenimento.

3.   I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto in tempo utile con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

4.   Particolare attenzione è prestata alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili trattenute. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

5.   I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione e ad altre condizioni appropriate, compreso il previo rilascio di un opportuno nulla osta di sicurezza da parte di un’autorità competente conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri possono imporre limiti a tale accesso in virtù del diritto nazionale qualora tali limiti siano oggettivamente necessari per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro.

6.   I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni sulle regole vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in una lingua ad essi comprensibile o che ragionevolmente si suppone possano comprendere. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi del diritto nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.

7.   I cittadini di paesi terzi che sono stati individuati in quanto costituiscono un pericolo per la sicurezza a norma dell’articolo 13 possono essere sottoposti a misure di sicurezza rafforzate all’interno dei centri di trattenimento, comprese misure di separazione più rigorose o una maggiore sorveglianza, per un periodo strettamente necessario a gestire il rischio e a facilitarne il rimpatrio.

Articolo 33

Condizioni di trattenimento dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo come misura di ultima istanza, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell’interesse superiore del minore.

2.   I minori non accompagnati e le famiglie con minori usufruiscono durante il periodo di trattenimento di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze dei minori nonché della loro età e del loro genere.

3.   Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all’istruzione o ad attività educative nella forma più congrua alla durata del trattenimento.

Capo VII

RIAMMISSIONE

Articolo 34

Riammissione

Si applica dal 16 ottobre 2026

1.   Dopo aver adottato una decisione di rimpatrio, le autorità competenti avviano ove necessario, se del caso con il sostegno di Frontex, la riammissione, incluso, ove applicabile, in relazione alla conferma della cittadinanza del cittadino di un paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di un paese terzo e all’organizzazione di un’operazione di rimpatrio.

Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

2.   La riammissione nei paesi terzi è coadiuvata da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell’Unione, finanziati dall’Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell’Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell’Unione.

Articolo 35

Dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi

Si applica dal 16 ottobre 2026

L’Unione e gli Stati membri garantiscono che la dimensione esterna della politica di rimpatrio costituisca una parte essenziale dell’approccio globale in materia di gestione della migrazione.

Qualora sia individuata la mancanza di cooperazione da parte di un paese terzo, o qualora uno o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, l’Unione e gli Stati membri adottano misure adeguate, compreso il ricorso alla condizionalità in relazione a tutte le politiche e a tutti gli strumenti pertinenti, quali la politica in materia di visti, nonché il commercio e lo sviluppo, come previsto negli atti legislativi dell’Unione che li disciplinano e per gli Stati membri vincolati da tali atti, al fine di contribuire a procedure di rimpatrio prevedibili ed efficaci con i paesi terzi e garantire una cooperazione efficace e duratura in materia di riammissione.

CAPO VIII

CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

Articolo 36

Condivisione di informazioni tra gli Stati membri

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Gli Stati membri si avvalgono di tutti i mezzi appropriati di cooperazione e di scambio di informazioni ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

2.   Lo scambio di informazioni avviene su richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità competenti degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri, su richiesta, si comunicano reciprocamente le informazioni disponibili riguardanti un cittadino di un paese terzo che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio e dell’assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione.

4.   Se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell’UE quali definiti dall’articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) o attraverso informazioni supplementari in conformità del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate, in generale, soltanto attraverso tali mezzi.

5.   La richiesta di informazioni è motivata.

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 3 possono includere in particolare:

a)

le informazioni necessarie per stabilire l’identità del cittadino di un paese terzo e, se del caso, l’identità dei suoi familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela;

b)

informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di un paese terzo rilevati in conformità del regolamento (UE) 2024/1358;

c)

informazioni relative alla cittadinanza e ai documenti di viaggio del cittadino di un paese terzo;

d)

informazioni relative al luogo di residenza del cittadino di un paese terzo, agli itinerari percorsi, alle lingue parlate e ai recapiti, quali indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono;

e)

informazioni su qualsiasi status di soggiorno o autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno, compresi documenti di soggiorno o visti rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo, nonché le relative eventuali domande o proroghe;

f)

informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di un paese terzo;

g)

informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di un paese terzo, se del caso, comprese informazioni sulla vulnerabilità;

h)

i motivi di eventuali decisioni di rimpatrio emesse nei confronti del cittadino di un paese terzo;

i)

informazioni sul rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, degli obblighi di cui all’articolo 18 o delle misure di cui all’articolo 20;

j)

informazioni relative all’eventuale trattenimento del cittadino di paese terzo o all’applicazione nei suoi confronti di alternative al trattenimento;

k)

informazioni relative al casellario giudiziale del cittadino di un paese terzo o alla minaccia che questi rappresenta per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

l)

informazioni sulla vulnerabilità, sulla salute e sulle esigenze mediche del cittadino di un paese terzo.

7.   Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro due settimane.

8.   La mancata risposta, la risposta incompleta o un ritardo nella risposta di uno Stato membro a una richiesta presentata a norma del presente articolo non impediscono né ritardano l’esecuzione di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento avviata da un altro Stato membro. Lo Stato membro richiedente può procedere sulla base delle informazioni già a disposizione delle sue autorità competenti conformemente al diritto dell’Unione o nazionale.

9.   Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 3. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell’autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione o della prestazione di assistenza alla reintegrazione.

10.   Su richiesta, gli Stati membri si trasferiscono reciprocamente i documenti di viaggio originali del cittadino di un paese terzo, qualora tali documenti di viaggio siano necessari per garantire il rimpatrio.

Articolo 37

Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di rimpatrio, riammissione e reintegrazione

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Fatti salvi gli articoli 38 e 39, i dati di cui all’articolo 36, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un’autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un’autorità competente di un paese terzo o a terzi competenti per l’assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all’esecuzione del rimpatrio, quali compagnie aeree o fornitori di servizi medici, ove necessario a fini di rimpatrio, riammissione o reintegrazione.

2.   Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

3.   Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo competente istituita in conformità dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento e informazioni sull’autorità competente ricevente del paese terzo. Tale documentazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per dimostrare il rispetto della base giuridica del trasferimento e non comporta ulteriori obblighi di comunicazione per gli Stati membri.

Articolo 38

Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi a fini di rimpatrio, riammissione e reintegrazione

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di un paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un’autorità competente e, se del caso, da Frontex all’autorità competente di un paese terzo o a terzi competenti per l’assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all’esecuzione del rimpatrio se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o ha commesso un reato che comporta una pena detentiva di almeno due anni conformemente al diritto nazionale o ha commesso più reati che comportano una pena detentiva non inferiore ad un anno conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

b)

il trasferimento di dati è necessario a fini di rimpatrio e riammissione o per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione;

c)

l’autorità competente ha verificato e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento;

d)

l’autorità competente ha verificato e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare l’articolo 50 della Carta.

2.   Ove trasferiscano dati personali a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

3.   Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo competente istituita a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento e informazioni sull’autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i dati personali trasferiti. Tale documentazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per dimostrare il rispetto della base giuridica del trasferimento e non comporta ulteriori obblighi di comunicazione per gli Stati membri.

Articolo 39

Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi alla salute di cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento dell’operazione di rimpatrio e della reintegrazione

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   I dati relativi all’assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l’operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un’autorità competente e, se del caso, da Frontex all’autorità competente di un paese terzo o a terzi competenti per l’assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all’esecuzione del rimpatrio, quali i fornitori di servizi medici, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di rimpatrio;

b)

l’autorità competente ha verificato e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.

2.   I dati relativi alla salute e alle esigenze mediche dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un’autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l’assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all’esecuzione del rimpatrio, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il trasferimento di dati è necessario per fornire un’assistenza alla reintegrazione a norma dell’articolo 44 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di un paese terzo;

b)

il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ha acconsentito a tale trasferimento.

3.   Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

4.   Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo competente istituita in conformità dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento e informazioni sull’autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo e i dati personali trasferiti. Tale documentazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per dimostrare il rispetto della base giuridica del trasferimento e non comporta ulteriori obblighi di comunicazione per gli Stati membri.

CAPO IX

SISTEMA COMUNE DI RIMPATRIO

Articolo 40

Componenti del sistema comune di rimpatrio

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Il sistema comune di rimpatrio a norma del presente regolamento comprende:

a)

una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri;

b)

un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento tra gli Stati membri;

c)

sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;

d)

la cooperazione tra gli Stati membri;

e)

un livello sufficiente di capacità di trattenimento determinato dagli Stati membri tenendo conto delle esigenze effettive;

f)

un sostegno finanziario da parte dell’Unione e un sostegno operativo da parte di organi e organismi dell’Unione in linea con i rispettivi mandati.

2.   Lo sviluppo dei sistemi digitali si basa, per quanto possibile, sulle infrastrutture nazionali esistenti e sui sistemi interoperabili dell’Unione e non crea ulteriori oneri di comunicazione o procedurali per gli Stati membri.

3.   L’Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione adottata a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell’attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1349, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, degli strumenti di riammissione dell’Unione e di ogni altro strumento dell’Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.

4.   L’Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l’Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne.

Articolo 41

Autorità competenti

Si applica dal 16 ottobre 2026

Gli Stati membri designano, conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti responsabili dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Articolo 42

Cooperazione tra gli Stati membri

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   La cooperazione e l’assistenza tra le autorità competenti designate in conformità dell’articolo 41 ha luogo, di norma, ai fini seguenti:

a)

permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l’esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o l’ottenimento dei documenti di viaggio;

b)

fornire assistenza logistica o altri tipi di assistenza materiale o in natura in relazione al transito attraverso il loro territorio ai sensi della lettera a);

c)

facilitare il trasferimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

d)

sostenere la partenza di un cittadino di un paese terzo verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.

2.   La cooperazione e l’assistenza tra le autorità competenti designate in conformità dell’articolo 41 può avere luogo anche ai fini seguenti:

a)

condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;

b)

contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l’identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;

c)

organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio;

d)

fornire assistenza logistica o altri tipi di assistenza materiale o in natura.

Articolo 43

Sostegno di Frontex

Si applica dal 16 ottobre 2026

1.   Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.

2.   Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione di tale sostegno in conformità del regolamento (UE) 2019/1896.

Articolo 44

Sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire, se del caso, ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, il prima possibile nel corso della procedura di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite al più tardi al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio.

3.   Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di programmi di rimpatrio e reintegrazione, sostenuti o finanziati a livello dell’Unione o nazionale. Tali programmi comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari o di altro tipo, materiali o in natura, compresa l’assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di un paese terzo.

4.   L’assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.

5.   L’assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di un paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e può essere ridotta nel corso del tempo o soppressa. Nel determinare il tipo e la portata dell’assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si può tenere conto, ove del caso, dei criteri seguenti:

a)

la cooperazione del cittadino di un paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione di cui all’articolo 18;

b)

il fatto che il cittadino di un paese terzo rimpatri volontariamente o sia soggetto ad allontanamento;

c)

il fatto che cittadino di un paese terzo sia cittadino di un paese terzo elencato nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

d)

il fatto che il cittadino di un paese terzo sia stato condannato per un reato;

e)

le eventuali esigenze specifiche del cittadino di un paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia;

f)

ulteriori criteri previsti dal diritto nazionale.

6.   L’assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l’Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L’Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell’assistenza alla reintegrazione.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Situazioni di emergenza

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporti un imprevisto e notevole onere per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale tale Stato membro può decidere di accordare periodi superiori a quelli previsti dall’articolo 27, paragrafo 1, dall’articolo 31, paragrafo 3, e dall’articolo 36, paragrafo 7, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 2. Gli Stati membri possono adeguare temporaneamente le procedure amministrative e gli obblighi di comunicazione interni per accelerare le operazioni di rimpatrio, a condizione che tali adeguamenti siano strettamente necessari per affrontare la situazione eccezionale.

2.   Quando ricorre a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa senza indugio la Commissione. Quest’ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l’applicazione di tali misure eccezionali.

3.   Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’adempimento degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 46

Statistiche

Si applica dal 17 ottobre 2027

1.   Ai fini del monitoraggio della cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione, la Commissione può chiedere su base annuale che siano comunicati a Frontex i seguenti dati relativi ai paesi terzi interessati, disaggregati per ciascun paese terzo:

a)

il numero di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza;

b)

il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, di cui il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio nei casi in cui la cittadinanza è stata confermata, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di rilascio di documenti di viaggio.

2.   Frontex accorda alla Commissione l’accesso ai dati di cui al paragrafo 1. I dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai paesi terzi ai fini del monitoraggio dell’attuazione e del rispetto degli obblighi di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell’Unione.

3.   Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, forniscono le informazioni necessarie per completare la valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 9, in particolare le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da un altro Stato membro e sul numero di cittadini di paesi terzi allontanati o rimpatriati sulla base di decisioni di rimpatrio riconosciute e, se del caso, di decisioni di allontanamento adottate da un altro Stato membro entro un periodo di tempo specificato.

4.   Ai fini del presente articolo e ove possibile, la Commissione si avvale delle informazioni messe a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.

5.   Qualora presenti una proposta legislativa a norma dell’articolo 7, paragrafo 10, la Commissione propone, se necessario, modifiche al presente articolo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi legislativi in materia di digitalizzazione.

Articolo 47

Procedura di comitato

Si applica dal 16 ottobre 2026

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 48

Relazione

Si applica dal 16 ottobre 2026

1.   Entro il 17 ottobre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta e ove disponibili, le informazioni necessarie per la stesura della relazione a norma del paragrafo 1 almeno nove mesi prima del termine. La Commissione, ove possibile, si avvale delle informazioni messe a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.

Articolo 49

Abrogazione

Si applica dal 16 ottobre 2026 · l’abrogazione della direttiva 2008/115/CE ha effetto dal 17 ottobre 2027

1.   La direttiva 2008/115/CE, la direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE sono abrogate per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 17 ottobre 2027.

2.   I riferimenti alle direttive e alla decisione abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 50

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 16 ottobre 2026

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1, l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 3, punto 3), l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafi 13 e 15, e gli articoli 14, 15, 16, 34, 35, 41, 43, 47, 48 e 49 si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2026.

3.   Le restanti disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 7 ottobre 2026

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE


(1)   GU C, C/2026/33, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/33/oj.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1oottobre 2026.

(3)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(4)  Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/40/oj).

(5)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

(6)  Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).

(7)  Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.

(8)  Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj).

(11)  Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

(12)  Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj).

(13)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(18)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

(19)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(21)  Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/191/oj).

(22)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(23)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(24)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

(25)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(26)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

(27)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

(28)  Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).

(29)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj).

(30)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

(31)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

(32)  Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

(33)  Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

(34)  Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

(35)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

(36)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

(37)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 2001/40/CE

Decisione 2004/191/CE

Direttiva 2008/115/CE

Il presente regolamento

 

 

Articolo 1

Articolo 1

 

 

Articolo 2

Articolo 2

 

 

Articolo 3, punto 1)

Articolo 3, punto 1)

 

 

Articolo 3, punto 2)

Articolo 3, punto 2)

 

 

Articolo 3, punto 3

Articolo 3, punti 3) e 5)

 

 

Articolo 3, punto 4)

Articolo 3, punto 4)

 

 

Articolo 3, punto 5)

Articolo 3, punto 7)

 

 

Articolo 3, punto 6)

Articolo 3, punto 10)

 

 

Articolo 3, punto 7)

Articolo 19

 

 

Articolo 3, punto 8)

Articolo 3, punto 8)

 

 

Articolo 3, punto 9)

—

 

 

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

—

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 7

 

 

Articolo 5

Articolo 4 e articolo 15

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1, 9 e 10

 

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

—

 

 

Articolo 6, paragrafo 5

—

 

 

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 12

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

 

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 20 e articolo 23

 

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e articolo 5, paragrafo 5

 

 

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 10

 

 

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 12

 

 

Articolo 9

Articolo 11, paragrafi da 1 a 5, e paragrafo 7

 

 

Articolo 10

Articolo 17

 

 

Articolo 11

Articolo 8 e articolo 9

 

 

Articolo 12

Articolo 5, paragrafi 7, 8 e 11 e articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 26, articolo 27 e articolo 28

 

 

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 25

 

 

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 6

 

 

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 4

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, lettere a) e b)

 

 

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 4, articolo 30, paragrafo 2, e articolo 31, paragrafo 3

 

 

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 2

 

 

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafi 1 e 3, prima frase

 

 

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, e articolo 30, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 16

Articolo 32

 

 

Articolo 17

Articolo 33

 

 

Articolo 18

Articolo 45

Articoli da 1 a 6

 

—

Articolo 7, paragrafi da 1 a 8

 

Articoli da 1 a 3

—

—

Versione di lavoro generata dai testi EUR-Lex (GU UE). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.